Breve rassegna giurisprudenziale e dottrinale a margine di Cass. civ.,sez. I, 15 marzo 2012, n. 4184 che ha espresso il principio secondo cui due cittadini italiani dello stesso sesso, i quali abbiano contratto matrimonio all’estero, non sono titolari del diritto alla trascrizione del relativo atto nel corrispondente registro dello stato civile italiano. Tuttavia, i componenti della coppia omosessuale, conviventi in stabile relazione di fatto, se - secondo la legislazione italiana - non possono far valere né il diritto a contrarre matrimonio né il diritto alla trascrizione del matrimonio contratto all'estero, tuttavia - a prescindere dall'intervento del legislatore in materia - quali titolari del diritto alla "vita familiare" e nell'esercizio del diritto inviolabile di vivere liberamente una condizione di coppia e del diritto alla tutela giurisdizionale di specifiche situazioni, segnatamente alla tutela di altri diritti fondamentali, possono adire i giudici per far valere, in presenza appunto di "specifiche situazioni", il diritto ad un trattamento omogeneo a quello assicurato dalla legge alla coppia coniugata e, in tale sede, eventualmente sollevare le conferenti eccezioni di illegittimità costituzionale delle disposizioni delle leggi vigenti, applicabili nelle singole fattispecie, in quanto ovvero nella parte in cui non assicurino detto trattamento, per assunta violazione delle pertinenti norme costituzionali e/o del principio di ragionevolezza.

Matrimonio coppie omosessuali

GABASSI, Giulia
2012

Abstract

Breve rassegna giurisprudenziale e dottrinale a margine di Cass. civ.,sez. I, 15 marzo 2012, n. 4184 che ha espresso il principio secondo cui due cittadini italiani dello stesso sesso, i quali abbiano contratto matrimonio all’estero, non sono titolari del diritto alla trascrizione del relativo atto nel corrispondente registro dello stato civile italiano. Tuttavia, i componenti della coppia omosessuale, conviventi in stabile relazione di fatto, se - secondo la legislazione italiana - non possono far valere né il diritto a contrarre matrimonio né il diritto alla trascrizione del matrimonio contratto all'estero, tuttavia - a prescindere dall'intervento del legislatore in materia - quali titolari del diritto alla "vita familiare" e nell'esercizio del diritto inviolabile di vivere liberamente una condizione di coppia e del diritto alla tutela giurisdizionale di specifiche situazioni, segnatamente alla tutela di altri diritti fondamentali, possono adire i giudici per far valere, in presenza appunto di "specifiche situazioni", il diritto ad un trattamento omogeneo a quello assicurato dalla legge alla coppia coniugata e, in tale sede, eventualmente sollevare le conferenti eccezioni di illegittimità costituzionale delle disposizioni delle leggi vigenti, applicabili nelle singole fattispecie, in quanto ovvero nella parte in cui non assicurino detto trattamento, per assunta violazione delle pertinenti norme costituzionali e/o del principio di ragionevolezza.
2012
MATRIMONIO; COPPIE OMOSESSUALI; TRASCRIVIBILITà; ESTERO; INAMMISSIBILITà
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