Le differenze più significative determinate dagli Ias rispetto alle tradizionali modalità di rileva¬zione contabile del costo del lavoro riguardano il trattamento di fine rapporto e le stock option, mentre per i benefici a breve termine si possono riscontrare difformità sotto il profilo della di¬versa lettura della certezza e determinabilità dei costi nella prospettiva Ias (il rinvio ai criteri Ias potrebbe talvolta comportare una rilevanza fiscale anticipata rispetto al passato, in particolare per i bonus di fine anno). Riguardo al trattamento di fine rapporto, la riforma della “previdenza complementare” ha intro¬dotto nuove regole per il Tfr maturando dal 1° gennaio 2007 che modificano sensibilmente le obbligazioni contratte dall’impresa e di riflesso le impostazioni contabili: il Tfr può essere assi¬milato a un versamento contributivo senza necessità di alcun conteggio attuariale. In altri casi, invece, la contabilizzazione del Tfr deve avvenire ai sensi degli Ias con il metodo attuariale. Si è preferito invece non dare “piena” rilevanza fiscale ai principi Ias e introdurre uno specifi¬co meccanismo per la deduzione fiscale degli accantonamenti per il Tfr. La sommatoria degli accantonamenti individuali resta, in base al regolamento attuativo, un limite invalicabile alla de¬duzione fiscale. Il regolamento consente però di recuperare gli ammontari non dedotti (perché superiori alle quote maturate secondo gli Ias) senza attendere i conguagli analitici al momento delle dimissioni dei dipendenti. Il criterio introdotto appare però eccessivamente macchinoso. Pur essendo apprezzabile il tentativo di trovare una soluzione alle difficoltà di gestire i disalline¬amenti, alternative più semplici e efficaci non sarebbero mancate. Concettualmente, con il rinvio ai criteri Ias, si sarebbe potuta ipotizzare una deduzione fiscale degli accantonamenti, calcolati col metodo attuariale, anche se superiore alla somma delle posizioni maturate dai singoli dipen-denti ai sensi della nostra legislazione civilistica; oppure concedere una deduzione extraconta¬bile, come accaduto in materia di avviamento, tenendo fermo il criterio fiscale ordinario. In base a corretti principi contabili, e al bilancio Ias, i costi sostenuti dall’impresa a seguito di operazioni di stock option vanno imputati a conto economico anche quando basati su opera¬zioni di aumento di capitale. C’è da chiedersi se questa componente negativa di reddito sia sempre deducibile fiscalmente o invece si debba valutare,e ai fini del reddito da tassare, l’effet¬tivo sostenimento del costo. Se si va oltre la superficie del fenomeno si vede infatti che in caso di aumento di capitale il costo inserito a conto economico non rappresenta una diminuzione di ricchezza per l’impresa e non sembra quindi avere alcun valore segnaletico sul piano della capacità contributiva. Lo conferma la stessa rappresentazione contabile richiesta dai principi contabili internazionali. Il decreto fiscale 8 giugno 2011 sembra però stabilire la deducibilità fiscale anche per queste ipotesi, a prescindere dall’effettivo sostenimento del costo.

I costi del personale fra prospettiva Ias e prospettiva fiscale

CROVATO, Francesco
2011

Abstract

Le differenze più significative determinate dagli Ias rispetto alle tradizionali modalità di rileva¬zione contabile del costo del lavoro riguardano il trattamento di fine rapporto e le stock option, mentre per i benefici a breve termine si possono riscontrare difformità sotto il profilo della di¬versa lettura della certezza e determinabilità dei costi nella prospettiva Ias (il rinvio ai criteri Ias potrebbe talvolta comportare una rilevanza fiscale anticipata rispetto al passato, in particolare per i bonus di fine anno). Riguardo al trattamento di fine rapporto, la riforma della “previdenza complementare” ha intro¬dotto nuove regole per il Tfr maturando dal 1° gennaio 2007 che modificano sensibilmente le obbligazioni contratte dall’impresa e di riflesso le impostazioni contabili: il Tfr può essere assi¬milato a un versamento contributivo senza necessità di alcun conteggio attuariale. In altri casi, invece, la contabilizzazione del Tfr deve avvenire ai sensi degli Ias con il metodo attuariale. Si è preferito invece non dare “piena” rilevanza fiscale ai principi Ias e introdurre uno specifi¬co meccanismo per la deduzione fiscale degli accantonamenti per il Tfr. La sommatoria degli accantonamenti individuali resta, in base al regolamento attuativo, un limite invalicabile alla de¬duzione fiscale. Il regolamento consente però di recuperare gli ammontari non dedotti (perché superiori alle quote maturate secondo gli Ias) senza attendere i conguagli analitici al momento delle dimissioni dei dipendenti. Il criterio introdotto appare però eccessivamente macchinoso. Pur essendo apprezzabile il tentativo di trovare una soluzione alle difficoltà di gestire i disalline¬amenti, alternative più semplici e efficaci non sarebbero mancate. Concettualmente, con il rinvio ai criteri Ias, si sarebbe potuta ipotizzare una deduzione fiscale degli accantonamenti, calcolati col metodo attuariale, anche se superiore alla somma delle posizioni maturate dai singoli dipen-denti ai sensi della nostra legislazione civilistica; oppure concedere una deduzione extraconta¬bile, come accaduto in materia di avviamento, tenendo fermo il criterio fiscale ordinario. In base a corretti principi contabili, e al bilancio Ias, i costi sostenuti dall’impresa a seguito di operazioni di stock option vanno imputati a conto economico anche quando basati su opera¬zioni di aumento di capitale. C’è da chiedersi se questa componente negativa di reddito sia sempre deducibile fiscalmente o invece si debba valutare,e ai fini del reddito da tassare, l’effet¬tivo sostenimento del costo. Se si va oltre la superficie del fenomeno si vede infatti che in caso di aumento di capitale il costo inserito a conto economico non rappresenta una diminuzione di ricchezza per l’impresa e non sembra quindi avere alcun valore segnaletico sul piano della capacità contributiva. Lo conferma la stessa rappresentazione contabile richiesta dai principi contabili internazionali. Il decreto fiscale 8 giugno 2011 sembra però stabilire la deducibilità fiscale anche per queste ipotesi, a prescindere dall’effettivo sostenimento del costo.
2011
9788832477573
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