I costi pluriennali restano fuori dal rinvio agli Ias, trattandosi di tematica appartenente alle va¬lutazioni patrimoniali. Come per gli ammortamenti e gli accantonamenti, la qualificazione e la classificazione (per stabilire se si tratti di costi pluriennali o meno) devono essere però stabilite in base agli Ias. Sul punto la prassi contabile internazionale segue un criterio prudenziale, impedendo di rinviare oneri a futuri esercizi. Per lo Ias 38 sono, infatti, iscrivibili fra le immobilizzazioni immateriali come spese pluriennali soltanto le spese di sviluppo (purché rispettino determinate condizioni), mentre le spese di ricerca generica, pubblicità, impianto e ampliamento devono essere obbli¬gatoriamente spesate a conto economico, eliminando l’attuale possibilità di capitalizzazione. Fiscalmente, pertanto, le spese di pubblicità e di ricerca saranno sempre deducibili corren¬temente; e per esse si porrà eventualmente il problema se sia ancora possibile rinviarne la deduzione a successivi periodi d’imposta, come previsto dall’art. 108 Tuir. Per le “altre spese pluriennali” (cioè diverse da studi e ricerche e pubblicità e propaganda) l’art. 108, comma 3, Tuir fa riferimento in linea generale, per la misura della deduzione fisca¬le, alle quote imputate in bilancio. Dato che ora, in base ai criteri Ias, tali spese non sono più capitalizzabili, ne conseguirebbe l’imputazione immediata all’esercizio. È stata però mante¬nuta la disposizione, riguardante specificamente i soggetti Ias, che prevede per questi costi la deducibilità in cinque periodi d’imposta. La norma, ispirata da motivi di gettito, dovrebbe al più presto essere eliminata, perché in contrasto con la scelta di utilizzare, laddove possibile, i principi civilistici e le regole contabili anche ai fini fiscali, e fonte oltretutto di gravi incertezze in fase applicativa. Diversamente da quanto affermato nella circolare Ias, la distinzione tra spese annuali e pluriennali non è evidenziata dal bilancio, perché nel nuovo contesto Ias la distinzio¬ne ha perso rilevanza. Il rischio di rilievi basati su capziosi cavilli è sempre dietro l’angolo con disposizioni di questo tipo; sono ben altre le cose di cui un’amministrazione fiscale dovrebbe preoccuparsi in sede di controllo.
Costi pluriennali, nuovi principi contabili e riflessi fiscali
CROVATO, Francesco
2011
Abstract
I costi pluriennali restano fuori dal rinvio agli Ias, trattandosi di tematica appartenente alle va¬lutazioni patrimoniali. Come per gli ammortamenti e gli accantonamenti, la qualificazione e la classificazione (per stabilire se si tratti di costi pluriennali o meno) devono essere però stabilite in base agli Ias. Sul punto la prassi contabile internazionale segue un criterio prudenziale, impedendo di rinviare oneri a futuri esercizi. Per lo Ias 38 sono, infatti, iscrivibili fra le immobilizzazioni immateriali come spese pluriennali soltanto le spese di sviluppo (purché rispettino determinate condizioni), mentre le spese di ricerca generica, pubblicità, impianto e ampliamento devono essere obbli¬gatoriamente spesate a conto economico, eliminando l’attuale possibilità di capitalizzazione. Fiscalmente, pertanto, le spese di pubblicità e di ricerca saranno sempre deducibili corren¬temente; e per esse si porrà eventualmente il problema se sia ancora possibile rinviarne la deduzione a successivi periodi d’imposta, come previsto dall’art. 108 Tuir. Per le “altre spese pluriennali” (cioè diverse da studi e ricerche e pubblicità e propaganda) l’art. 108, comma 3, Tuir fa riferimento in linea generale, per la misura della deduzione fisca¬le, alle quote imputate in bilancio. Dato che ora, in base ai criteri Ias, tali spese non sono più capitalizzabili, ne conseguirebbe l’imputazione immediata all’esercizio. È stata però mante¬nuta la disposizione, riguardante specificamente i soggetti Ias, che prevede per questi costi la deducibilità in cinque periodi d’imposta. La norma, ispirata da motivi di gettito, dovrebbe al più presto essere eliminata, perché in contrasto con la scelta di utilizzare, laddove possibile, i principi civilistici e le regole contabili anche ai fini fiscali, e fonte oltretutto di gravi incertezze in fase applicativa. Diversamente da quanto affermato nella circolare Ias, la distinzione tra spese annuali e pluriennali non è evidenziata dal bilancio, perché nel nuovo contesto Ias la distinzio¬ne ha perso rilevanza. Il rischio di rilievi basati su capziosi cavilli è sempre dietro l’angolo con disposizioni di questo tipo; sono ben altre le cose di cui un’amministrazione fiscale dovrebbe preoccuparsi in sede di controllo.I documenti in SFERA sono protetti da copyright e tutti i diritti sono riservati, salvo diversa indicazione.