La diretta rilevanza fiscale dei criteri Ias riguarda le questioni di qualificazione, classificazione e imputazione temporale. In questi ambiti le regole fiscali devono cedere il passo ai dati di bi¬lancio secondo corretti principi contabili, senza poter determinare “variazioni” in dichiarazione dei redditi. Il regolamento attuativo (D.M. 1° aprile 2009, n. 48) ha limitato la rilevanza fiscale dei criteri Ias di imputazione a periodo alla sola “competenza esterna”. Risultano così superati per i soggetti Ias gli specifici momenti di competenza fiscale delle operazioni con i terzi (stipula dell’atto, consegna o spedizione del bene, ultimazione del servizio etc.) e i requisiti di certezza e oggettiva determinabilità per la deduzione dei costi o la tassazione dei proventi. Restano invece fuori dal rinvio agli Ias le valutazioni patrimoniali (“competenza interna”) e quindi regole fiscali autonome continuano a permanere per ammortamenti, accantonamenti, rimanenze e via enumerando. Sul piano concettuale (e anche sul piano degli spazi che sembrava lasciare aperti la dizione “imputazione temporale” dell’art. 83 Tuir), le divergenze tra criteri contabili e fiscali si sareb¬bero potute eliminare anche per molte poste di bilancio “valutative”, perché caratterizzate solo da brevi sfasamenti temporali, dopo i quali le differenze si riassorbono. Il timore di eccessivi margini per pianificazioni fiscali non appare ragione sufficiente, né convincente per il mancato allineamento. Infatti, la rilevanza, anche fiscale, delle valutazioni fatte sul punto ai fini civilistici dalle società quotate in borsa, dalle banche o dalle assicurazioni tenute ad applicare gli Ias non appare in questa prospettiva “pericolosa” per il Fisco. Sono poi escluse dalla deroga, per cui le risultanze del bilancio andranno comunque “aggiu¬state” ai fini fiscali, le disposizioni che riguardano aspetti di inerenza (autovetture, spese di rap¬presentanza, spese di viaggio, di telefonia mobile o temi tipicamente fiscali come la deduzione di imposte) e, fra le altre, le disposizioni che esentano o escludono, parzialmente o totalmente, dalla formazione del reddito imponibile componenti reddituali positive, comunque denominate (qui il pensiero corre, in particolare, alla participation exemption). Si tratta di questioni per le quali fare affidamento sulle regole contabili anche ai fini fiscali avrebbe significato ignorare le peculiarità del diritto tributario. Gli sfasamenti tra valori civili e fiscali possono essere quindi ridotti sensibilmente, come si cer¬ca di fare con le disposizioni introdotte, ma non eliminati completamente, anche se molto di più si sarebbe potuto fare per poste “valutative” come ammortamenti o accantonamenti, alle quali la deroga ai criteri fiscali non è stata estesa. La qualificazione in bilancio, la classificazione e l’imputazione a periodo restano comunque ampie aree di rilevanza fiscale degli Ias.

I criteri di imputazione, classificazione e qualificazione (art. 83 Tuir)

CROVATO, Francesco
2011

Abstract

La diretta rilevanza fiscale dei criteri Ias riguarda le questioni di qualificazione, classificazione e imputazione temporale. In questi ambiti le regole fiscali devono cedere il passo ai dati di bi¬lancio secondo corretti principi contabili, senza poter determinare “variazioni” in dichiarazione dei redditi. Il regolamento attuativo (D.M. 1° aprile 2009, n. 48) ha limitato la rilevanza fiscale dei criteri Ias di imputazione a periodo alla sola “competenza esterna”. Risultano così superati per i soggetti Ias gli specifici momenti di competenza fiscale delle operazioni con i terzi (stipula dell’atto, consegna o spedizione del bene, ultimazione del servizio etc.) e i requisiti di certezza e oggettiva determinabilità per la deduzione dei costi o la tassazione dei proventi. Restano invece fuori dal rinvio agli Ias le valutazioni patrimoniali (“competenza interna”) e quindi regole fiscali autonome continuano a permanere per ammortamenti, accantonamenti, rimanenze e via enumerando. Sul piano concettuale (e anche sul piano degli spazi che sembrava lasciare aperti la dizione “imputazione temporale” dell’art. 83 Tuir), le divergenze tra criteri contabili e fiscali si sareb¬bero potute eliminare anche per molte poste di bilancio “valutative”, perché caratterizzate solo da brevi sfasamenti temporali, dopo i quali le differenze si riassorbono. Il timore di eccessivi margini per pianificazioni fiscali non appare ragione sufficiente, né convincente per il mancato allineamento. Infatti, la rilevanza, anche fiscale, delle valutazioni fatte sul punto ai fini civilistici dalle società quotate in borsa, dalle banche o dalle assicurazioni tenute ad applicare gli Ias non appare in questa prospettiva “pericolosa” per il Fisco. Sono poi escluse dalla deroga, per cui le risultanze del bilancio andranno comunque “aggiu¬state” ai fini fiscali, le disposizioni che riguardano aspetti di inerenza (autovetture, spese di rap¬presentanza, spese di viaggio, di telefonia mobile o temi tipicamente fiscali come la deduzione di imposte) e, fra le altre, le disposizioni che esentano o escludono, parzialmente o totalmente, dalla formazione del reddito imponibile componenti reddituali positive, comunque denominate (qui il pensiero corre, in particolare, alla participation exemption). Si tratta di questioni per le quali fare affidamento sulle regole contabili anche ai fini fiscali avrebbe significato ignorare le peculiarità del diritto tributario. Gli sfasamenti tra valori civili e fiscali possono essere quindi ridotti sensibilmente, come si cer¬ca di fare con le disposizioni introdotte, ma non eliminati completamente, anche se molto di più si sarebbe potuto fare per poste “valutative” come ammortamenti o accantonamenti, alle quali la deroga ai criteri fiscali non è stata estesa. La qualificazione in bilancio, la classificazione e l’imputazione a periodo restano comunque ampie aree di rilevanza fiscale degli Ias.
2011
9788832477573
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