L'art. 7, legge 203/82 prevede due categorie di soggetti che possono essere equiparati, sia pure ai fini dell'applicazione della sola legge 203/82, al coltivatore diretto. A sua volta la legge in discorso attribuisce alla figura dell'affittuario coltivatore diretto molteplici benefici e diritti, così che appare importante delineare con precisione i contorni della equiparazione. Sulla scorta anche dell'esame della dottrina e della giurisprudenza in argomento, il lavoro è finalizzato all'individuazione di chi in concreto possa beneficiare dell'equiparazione e dei problemi applicativi che talora l'equiparazione comporta.
Gli equiparati al coltivatore diretto
RUSSO, Luigi
2003
Abstract
L'art. 7, legge 203/82 prevede due categorie di soggetti che possono essere equiparati, sia pure ai fini dell'applicazione della sola legge 203/82, al coltivatore diretto. A sua volta la legge in discorso attribuisce alla figura dell'affittuario coltivatore diretto molteplici benefici e diritti, così che appare importante delineare con precisione i contorni della equiparazione. Sulla scorta anche dell'esame della dottrina e della giurisprudenza in argomento, il lavoro è finalizzato all'individuazione di chi in concreto possa beneficiare dell'equiparazione e dei problemi applicativi che talora l'equiparazione comporta.File in questo prodotto:
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