Il contributo illustra i contenuti della sentenza n. 17995/2011 della Corte di Cassazione, la quale ha statuito che, ove sia stipulato prima un contratto preliminare di compravendita e poi il contratto definitivo, l'accertamento dei presupposti dell'azione revocatoria fallimentare deve essere compiuto con riguardo al secondo, quale negozio in virtù del quale si verifica il trasferimento definitivo del diritto di proprietà, non anche al contratto preliminare di vendita, giacché solo con il contratto definitivo il bene, uscendo dal patrimonio del debitore, viene sottratto alla garanzia della massa dei creditori.

Nota a Cass. civ., sez. I, 1° settembre 2011, n. 17995

OLIVIERO, Francesco
2011

Abstract

Il contributo illustra i contenuti della sentenza n. 17995/2011 della Corte di Cassazione, la quale ha statuito che, ove sia stipulato prima un contratto preliminare di compravendita e poi il contratto definitivo, l'accertamento dei presupposti dell'azione revocatoria fallimentare deve essere compiuto con riguardo al secondo, quale negozio in virtù del quale si verifica il trasferimento definitivo del diritto di proprietà, non anche al contratto preliminare di vendita, giacché solo con il contratto definitivo il bene, uscendo dal patrimonio del debitore, viene sottratto alla garanzia della massa dei creditori.
2011
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