Il contributo illustra i contenuti della sentenza n. 11963/2011 della Corte di Cassazione, la quale ha sancito che l' occupazione appropriativa per fini di pubblica utilità non seguita da espropriazione determina, comunque, l'acquisto della proprietà, in capo alla p.a., dell'area occupata al momento della sua irreversibile trasformazione e nei limiti della parte trasformata; tuttavia analogamente a quanto previsto dalla normativa in tema di retrocessione dei beni espropriati ove risulti che l'opera programmata non sia stata completata e sia provato che è sopravvenuto un difetto di interesse della p.a. nel perseguimento dell'obiettivo originariamente considerato come meritevole di soddisfacimento, può essere accolta la domanda del privato volta alla restituzione dei beni occupati, in tal modo realizzandosi la reintegrazione in forma specifica del pregiudizio subito, alla luce della previsione di cui all'art. 2058 c.c.
Nota a Cass. civ., sez. un., 31 maggio 2011, n. 11963
OLIVIERO, Francesco
2011
Abstract
Il contributo illustra i contenuti della sentenza n. 11963/2011 della Corte di Cassazione, la quale ha sancito che l' occupazione appropriativa per fini di pubblica utilità non seguita da espropriazione determina, comunque, l'acquisto della proprietà, in capo alla p.a., dell'area occupata al momento della sua irreversibile trasformazione e nei limiti della parte trasformata; tuttavia analogamente a quanto previsto dalla normativa in tema di retrocessione dei beni espropriati ove risulti che l'opera programmata non sia stata completata e sia provato che è sopravvenuto un difetto di interesse della p.a. nel perseguimento dell'obiettivo originariamente considerato come meritevole di soddisfacimento, può essere accolta la domanda del privato volta alla restituzione dei beni occupati, in tal modo realizzandosi la reintegrazione in forma specifica del pregiudizio subito, alla luce della previsione di cui all'art. 2058 c.c.I documenti in SFERA sono protetti da copyright e tutti i diritti sono riservati, salvo diversa indicazione.