Il contributo illustra brevemente, con atteggiamento critico supportato da riferimenti di dottrina e giurisprudenza, i contenuti della sentenza n. 10457/2011 della Corte di Cassazione, la quale ha ritenuto integri il requisito della forma scritta necessario per la rinunzia alla servitù anche l'istanza di concessione edilizia volta a ottenere l'assenso alla costruzione di opere su un terreno gravato da servitù di non edificare.

Nota a Cass. civ., sez. II, 12 maggio 2011, n. 10457

OLIVIERO, Francesco
2011

Abstract

Il contributo illustra brevemente, con atteggiamento critico supportato da riferimenti di dottrina e giurisprudenza, i contenuti della sentenza n. 10457/2011 della Corte di Cassazione, la quale ha ritenuto integri il requisito della forma scritta necessario per la rinunzia alla servitù anche l'istanza di concessione edilizia volta a ottenere l'assenso alla costruzione di opere su un terreno gravato da servitù di non edificare.
2011
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