Il contributo illustra brevemente, con atteggiamento critico supportato da riferimenti di dottrina e giurisprudenza, i contenuti della sentenza n. 10457/2011 della Corte di Cassazione, la quale ha ritenuto integri il requisito della forma scritta necessario per la rinunzia alla servitù anche l'istanza di concessione edilizia volta a ottenere l'assenso alla costruzione di opere su un terreno gravato da servitù di non edificare.
Nota a Cass. civ., sez. II, 12 maggio 2011, n. 10457
OLIVIERO, Francesco
2011
Abstract
Il contributo illustra brevemente, con atteggiamento critico supportato da riferimenti di dottrina e giurisprudenza, i contenuti della sentenza n. 10457/2011 della Corte di Cassazione, la quale ha ritenuto integri il requisito della forma scritta necessario per la rinunzia alla servitù anche l'istanza di concessione edilizia volta a ottenere l'assenso alla costruzione di opere su un terreno gravato da servitù di non edificare.File in questo prodotto:
Non ci sono file associati a questo prodotto.
I documenti in SFERA sono protetti da copyright e tutti i diritti sono riservati, salvo diversa indicazione.