Il contributo illustra i contenuti della sentenza n. 24389/2010 della Corte di Cassazione, la quale si è pronunciata sull'ipotesi di assunzione di obbligazioni solidali riferibili ad un interesse unisoggettivo, statuendo che in tal caso il soggetto obbligato non portatore dell'interesse è legittimato al regresso per l'intero anche qualora l'esclusività dell'interesse sopravvenga rispetto al momento dell'assunzione del debito.

Nota a Cass. civ., sez.I, 1° dicembre 2010, n. 24389

OLIVIERO, Francesco
2011

Abstract

Il contributo illustra i contenuti della sentenza n. 24389/2010 della Corte di Cassazione, la quale si è pronunciata sull'ipotesi di assunzione di obbligazioni solidali riferibili ad un interesse unisoggettivo, statuendo che in tal caso il soggetto obbligato non portatore dell'interesse è legittimato al regresso per l'intero anche qualora l'esclusività dell'interesse sopravvenga rispetto al momento dell'assunzione del debito.
2011
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