Un intervento tutt’altro che timido e parole chiare; perché il recupero di materiale acquisito nelle indagini preliminari, consentito dall’art. 512-bis c.p.p., sia legittimo occorre: a) che vi sia stata una valida notificazione della citazione del teste, secondo le modalità previste da codice e convenzioni di cooperazione giudiziaria internazionale, ma anche che l’eventuale irreperibilità del teste sia verificata mediante tutti gli accertamenti che si rendano più opportuni nelle contingenze del caso specifico; b) che l’impossibilità dell’esame dibattimentale del teste sia assoluta, da un lato, e oggettiva, dall’altro, non potendo consistere nella mera impossibilità giuridica di disporre l’accompagnamento coattivo né in circostanze dipendenti dalla libera volontà del dichiarante o in situazioni temporanee o in difficoltà logistiche o economiche; c) che sia stata inutilmente richiesta, ove possibile, la escussione del dichiarante attraverso una rogatoria internazionale «concelebrata» o «mista», tale, dunque, da consentire in ogni caso il contraddittorio nella formazione della prova.

Le Sezioni Unite e i testimoni residenti all’estero: una preziosa occasione per precisare i confini del contraddittorio nella formazione della prova

VALENTINI, Cristiana
2012

Abstract

Un intervento tutt’altro che timido e parole chiare; perché il recupero di materiale acquisito nelle indagini preliminari, consentito dall’art. 512-bis c.p.p., sia legittimo occorre: a) che vi sia stata una valida notificazione della citazione del teste, secondo le modalità previste da codice e convenzioni di cooperazione giudiziaria internazionale, ma anche che l’eventuale irreperibilità del teste sia verificata mediante tutti gli accertamenti che si rendano più opportuni nelle contingenze del caso specifico; b) che l’impossibilità dell’esame dibattimentale del teste sia assoluta, da un lato, e oggettiva, dall’altro, non potendo consistere nella mera impossibilità giuridica di disporre l’accompagnamento coattivo né in circostanze dipendenti dalla libera volontà del dichiarante o in situazioni temporanee o in difficoltà logistiche o economiche; c) che sia stata inutilmente richiesta, ove possibile, la escussione del dichiarante attraverso una rogatoria internazionale «concelebrata» o «mista», tale, dunque, da consentire in ogni caso il contraddittorio nella formazione della prova.
2012
Testimoni residente all'estero
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