Breve nota, con riferimenti giurisprudenziali e dottrinali, alla sentenza della Cassazione civile, sez. III, del 27 luglio 2011, n. 16401, la quale ha stabilito che il potere normativo secondario (o, secondo una possibile qualificazione alternativa, di emanazione di atti amministrativi precettivi collettivi) dell’Autorità per l'Energia Elettrica ed il Gas ai sensi dell'art. 2, 12° co., lett. h), della l. 14 novembre 1995, n. 481 si può concretare anche nella previsione di prescrizioni che, attraverso l'integrazione del regolamento di servizio, di cui allo stesso art. 2, 37° co., possono in via riflessa integrare, ai sensi dell'art. 1339 c.c., il contenuto dei rapporti di utenza individuali pendenti anche in senso derogatorio di norme di legge, ma alla duplice condizione che queste ultime siano meramente dispositive e, dunque, derogabili dalle stesse parti, e che la deroga venga comunque fatta dall'Autorità a tutela dell'interesse dell'utente o consumatore, restando, invece, esclusa - salvo che una previsione speciale di legge o di una fonte comunitaria ad efficacia diretta non la consenta - la deroga a norme di legge di contenuto imperativo e la deroga a norme di legge dispositive a sfavore dell'utente e consumatore.

INTEGRAZIONE DEL CONTRATTO

GABASSI, Giulia
2011

Abstract

Breve nota, con riferimenti giurisprudenziali e dottrinali, alla sentenza della Cassazione civile, sez. III, del 27 luglio 2011, n. 16401, la quale ha stabilito che il potere normativo secondario (o, secondo una possibile qualificazione alternativa, di emanazione di atti amministrativi precettivi collettivi) dell’Autorità per l'Energia Elettrica ed il Gas ai sensi dell'art. 2, 12° co., lett. h), della l. 14 novembre 1995, n. 481 si può concretare anche nella previsione di prescrizioni che, attraverso l'integrazione del regolamento di servizio, di cui allo stesso art. 2, 37° co., possono in via riflessa integrare, ai sensi dell'art. 1339 c.c., il contenuto dei rapporti di utenza individuali pendenti anche in senso derogatorio di norme di legge, ma alla duplice condizione che queste ultime siano meramente dispositive e, dunque, derogabili dalle stesse parti, e che la deroga venga comunque fatta dall'Autorità a tutela dell'interesse dell'utente o consumatore, restando, invece, esclusa - salvo che una previsione speciale di legge o di una fonte comunitaria ad efficacia diretta non la consenta - la deroga a norme di legge di contenuto imperativo e la deroga a norme di legge dispositive a sfavore dell'utente e consumatore.
2011
INTEGRAZIONE; CONTRATTO; INSERZIONE AUTOMATICA DI CLAUSOLE; AUTORITà PER L'ENERGIA ELETTRICE E IL GAS; REGOLAMENTO DI SERVIZIO
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