L'articolo prende spunto dalla decisione con cui la Corte costituzionale (sent. n. 115/2011) ha annullato la recente riforma del TUEL, art. 54 bis, nel punto in cui il legislatore ha conferito ulteriori poteri d'orindnaza al Sindaco, per violazione del principio di legalità sostanziale e di riserva di legge relativa (art. 23 Cost.). La sentenza dà l'occasione per riflettere retrospettivamente sulla giurisprudenza costituzionale in tema di poteri d'ordinanza e sul connesso limite del principio di legalità e di riserva di legge, evidenziando la scarsa motivazione di un'affermazione così pregnante come quella del vincolo implicitamente costituzionalizzato non della mera legalità formale, bensì anche sostanziale. Oltre a ciò, si sottolinea l'importante novità per cui l'art. 23 Cost. e la riserva ivi contemplata per le prestazioni obbligatorie non riguardi i soli obblighi di facere ma anche quelli di non facere, quali i numerosi divieti contenuti nelle ordinanze dei sindaci nell'epoca dell'esaltazione della sicurezza. Le implicazioni per la tutela dei diritti individuali, specie delle categorie più facilmente marginalizzabili, sono notevoli. Più in generale, ci si chiede se tale rigore della Corte costituzionale non possa aprire nuovi scenari nell'ambito del sindacato sui poteri straordinari esercitati a livello formalmente sub-legislativo ma con effetti sostanzialmente di normazione primaria. Il pensiero corre alla prassi delle ordinanze della protezione civile, decise dal Presidente del Consiglio dei Ministri e dal commissario governativo volta a volta designato, con le quali ormai da anni si gestisce l'intero fenomeno degli sbarchi clandestini e del trattenimento degli stranieri nella prima fase di accertamento del loro status.
La Corte costituzionale pone fine alle ordinanze dei Sindaci sulla sicurezza urbana: un rigore foriero di futuri sviluppi?
GUAZZAROTTI, Andrea
2011
Abstract
L'articolo prende spunto dalla decisione con cui la Corte costituzionale (sent. n. 115/2011) ha annullato la recente riforma del TUEL, art. 54 bis, nel punto in cui il legislatore ha conferito ulteriori poteri d'orindnaza al Sindaco, per violazione del principio di legalità sostanziale e di riserva di legge relativa (art. 23 Cost.). La sentenza dà l'occasione per riflettere retrospettivamente sulla giurisprudenza costituzionale in tema di poteri d'ordinanza e sul connesso limite del principio di legalità e di riserva di legge, evidenziando la scarsa motivazione di un'affermazione così pregnante come quella del vincolo implicitamente costituzionalizzato non della mera legalità formale, bensì anche sostanziale. Oltre a ciò, si sottolinea l'importante novità per cui l'art. 23 Cost. e la riserva ivi contemplata per le prestazioni obbligatorie non riguardi i soli obblighi di facere ma anche quelli di non facere, quali i numerosi divieti contenuti nelle ordinanze dei sindaci nell'epoca dell'esaltazione della sicurezza. Le implicazioni per la tutela dei diritti individuali, specie delle categorie più facilmente marginalizzabili, sono notevoli. Più in generale, ci si chiede se tale rigore della Corte costituzionale non possa aprire nuovi scenari nell'ambito del sindacato sui poteri straordinari esercitati a livello formalmente sub-legislativo ma con effetti sostanzialmente di normazione primaria. Il pensiero corre alla prassi delle ordinanze della protezione civile, decise dal Presidente del Consiglio dei Ministri e dal commissario governativo volta a volta designato, con le quali ormai da anni si gestisce l'intero fenomeno degli sbarchi clandestini e del trattenimento degli stranieri nella prima fase di accertamento del loro status.I documenti in SFERA sono protetti da copyright e tutti i diritti sono riservati, salvo diversa indicazione.