La Cassazione Civile, a sezioni unite, con sentenza del 8 febbraio 2011, n. 3034 ha affermato che: "Le disposizioni che regolano il processo civile hanno natura speciale rispetto a quelle contenute nel “Codice della Privacy” e prevalgono pertanto su queste ultime in caso di divergenza. Se l’atto processuale risulta conforme alla disciplina contenuta nel codice di procedura civile non può configurarsi una lesione del diritto alla privacy. Ai sensi dell’art. 46 del Codice della Privacy, il titolare del trattamento dei dati personali va identificato nell’ufficio giudiziario procedente, pertanto non sussiste in capo alla parte delegata all’esecuzione del provvedimento del giudice l’onere di verificare l’osservanza nel concreto dei principi di pertinenza, correttezza, non incidenza che devono trovare attuazione nel trattamento dei dati personali."
PRIVACY
GABASSI, Giulia
2011
Abstract
La Cassazione Civile, a sezioni unite, con sentenza del 8 febbraio 2011, n. 3034 ha affermato che: "Le disposizioni che regolano il processo civile hanno natura speciale rispetto a quelle contenute nel “Codice della Privacy” e prevalgono pertanto su queste ultime in caso di divergenza. Se l’atto processuale risulta conforme alla disciplina contenuta nel codice di procedura civile non può configurarsi una lesione del diritto alla privacy. Ai sensi dell’art. 46 del Codice della Privacy, il titolare del trattamento dei dati personali va identificato nell’ufficio giudiziario procedente, pertanto non sussiste in capo alla parte delegata all’esecuzione del provvedimento del giudice l’onere di verificare l’osservanza nel concreto dei principi di pertinenza, correttezza, non incidenza che devono trovare attuazione nel trattamento dei dati personali."I documenti in SFERA sono protetti da copyright e tutti i diritti sono riservati, salvo diversa indicazione.