SUSSISTE RESPONSABILITA' PENALE IN CAPO ALL'AMMINISTRATORE DI UN CONDOMINIO INVESTITO DA UN INCENDIO, SOLTANTO SE E' ACCERTATA LA CONCLUSIONE IN BASE ALLA QUALE LA CONDOTTA COLPOSAMENTE OMISSIVA DELLO STESSO, SIA CONDIZIONE NECESSARIA DELL'EVENTO, CON ALTO O ELEVATO GRADO DI CREDIBILITA' RAZIONALE O PROBABILITA' LOGICA

CAUSALITA' OMISSIVA

CASELLATO, Marco
2010

Abstract

SUSSISTE RESPONSABILITA' PENALE IN CAPO ALL'AMMINISTRATORE DI UN CONDOMINIO INVESTITO DA UN INCENDIO, SOLTANTO SE E' ACCERTATA LA CONCLUSIONE IN BASE ALLA QUALE LA CONDOTTA COLPOSAMENTE OMISSIVA DELLO STESSO, SIA CONDIZIONE NECESSARIA DELL'EVENTO, CON ALTO O ELEVATO GRADO DI CREDIBILITA' RAZIONALE O PROBABILITA' LOGICA
2010
RESPONSABILITA' PENALE DELL'AMMINISTRATORE DI CONDOMINIO; CONDOTTA COLPOSAMENTE OMISSIVA; CONDICIO SINE QUA NON DELL'EVENTO CON ALTO O ELEVATO GRADO DI PROBABILITA' LOGICA; SUSSISTENZA
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