E’ fondata la questione di legittimità costituzionale dell’art. 1 della l. r. della Regione Veneto 3/2008 sollevata in riferimento agli artt. 3 e 97 della Costituzione. La disciplina regionale, nell’estendere le procedure di stabilizzazione al personale dirigenziale del Servizio sanitario regionale, introduce una deroga al principio costituzionale del concorso, in mancanza di peculiari e straordinarie esigenze di interesse pubblico in grado di giustificarla. La stabilizzazione in ruolo dei dirigenti sanitari non è infatti subordinata all’accertamento di specifiche necessità funzionali dell’amministrazione, per il soddisfacimento delle quali risponda a esigenze di buon andamento ricorrere esclusivamente a soggetti in possesso di esperienze professionali maturabili soltanto all’interno dell’amministrazione stessa. E’ fondata la questione di legittimità costituzionale dell’art. 4, co. 1, 2 e 4 della l. r. della Regione Veneto 3/2008 sollevata in riferimento agli artt. 3, 51, primo comma, e 97 della Costituzione. La disciplina regionale, nell’applicare le regole sulla stabilizzazione ad alcune categorie di dipendenti degli uffici di diretta collaborazione di organi politici regionali, deroga palesemente al criterio del concorso pubblico. La stabilizzazione del personale degli uffici di diretta collaborazione degli organi politici non solo non è funzionale al buon andamento dell’amministrazione, ma contrasta con la specifica funzione cui questo personale deve assolvere, cioè quella di consentire al titolare dell’organo politico di avvalersi di personale nominato intuitu personae.

La legittimità delle deroghe alla regola del concorso pubblico nelle procedure di stabilizzazione operate dalle Regioni

BORELLI, Silvia
2010

Abstract

E’ fondata la questione di legittimità costituzionale dell’art. 1 della l. r. della Regione Veneto 3/2008 sollevata in riferimento agli artt. 3 e 97 della Costituzione. La disciplina regionale, nell’estendere le procedure di stabilizzazione al personale dirigenziale del Servizio sanitario regionale, introduce una deroga al principio costituzionale del concorso, in mancanza di peculiari e straordinarie esigenze di interesse pubblico in grado di giustificarla. La stabilizzazione in ruolo dei dirigenti sanitari non è infatti subordinata all’accertamento di specifiche necessità funzionali dell’amministrazione, per il soddisfacimento delle quali risponda a esigenze di buon andamento ricorrere esclusivamente a soggetti in possesso di esperienze professionali maturabili soltanto all’interno dell’amministrazione stessa. E’ fondata la questione di legittimità costituzionale dell’art. 4, co. 1, 2 e 4 della l. r. della Regione Veneto 3/2008 sollevata in riferimento agli artt. 3, 51, primo comma, e 97 della Costituzione. La disciplina regionale, nell’applicare le regole sulla stabilizzazione ad alcune categorie di dipendenti degli uffici di diretta collaborazione di organi politici regionali, deroga palesemente al criterio del concorso pubblico. La stabilizzazione del personale degli uffici di diretta collaborazione degli organi politici non solo non è funzionale al buon andamento dell’amministrazione, ma contrasta con la specifica funzione cui questo personale deve assolvere, cioè quella di consentire al titolare dell’organo politico di avvalersi di personale nominato intuitu personae.
2010
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