IL CONSEGUIMENTO DI UN PROFITTO DI RILEVANTE ENTITA' PER L'ENTE, NECESSARIO EX ART. 45, D. LGS. N. 231 DEL 2001 AI FINI DELL'APPLICAZIONE DI UNA MISURA CAUTELARE INTERDITTIVA, SUSSISTE ANCHE QUANDO L'AZIONE DELITTUOSA DEGLI AMMINISTRATORI, COSTITUTIVA DEI REATI PRESUPPOSTO, E' PREORDINATA ALL'AGGIUDICAZIONE "PILOTATA" DI APPALTI MILIONARI IN FAVORE DELLA COMPAGINE SOCIETARIA.

PERSONE GIURIDICHE. MISURE CAUTELARI

CASELLATO, Marco
2010

Abstract

IL CONSEGUIMENTO DI UN PROFITTO DI RILEVANTE ENTITA' PER L'ENTE, NECESSARIO EX ART. 45, D. LGS. N. 231 DEL 2001 AI FINI DELL'APPLICAZIONE DI UNA MISURA CAUTELARE INTERDITTIVA, SUSSISTE ANCHE QUANDO L'AZIONE DELITTUOSA DEGLI AMMINISTRATORI, COSTITUTIVA DEI REATI PRESUPPOSTO, E' PREORDINATA ALL'AGGIUDICAZIONE "PILOTATA" DI APPALTI MILIONARI IN FAVORE DELLA COMPAGINE SOCIETARIA.
2010
REATO DEGLI AMMINISTRATORI PREORDINATO ALL'AGGIUDICAZIONE DI APPALTI MILIONARI IN FAVORE DELL'ENTE; PROFITTO DI RILEVANTE ENTITA' EX ART. 45 D. LGS. 231 DEL 2001; SUSSISTENZA; MISURE CAUTELARI INTERDITTIVE; APPLICAZIONE
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