Il lavoro illustra i contenuti della sentenza n. 21658/2009, la quale ha statuito l'irrilevanza della trascrizione della convenzione di costituzione del fondo patrimoniale al fine dell'opponibilità ai terzi degli effetti della convenzione medesima. Tale opponibilità, secondo la S.C., discende unicamente dall'annotazione della convenzione a margine dell'atto di matrimonio.

Nota a Cass. civ., sez. unite, 13 ottobre 2009, n. 21658. Fondo patrimoniale

OLIVIERO, Francesco
2010

Abstract

Il lavoro illustra i contenuti della sentenza n. 21658/2009, la quale ha statuito l'irrilevanza della trascrizione della convenzione di costituzione del fondo patrimoniale al fine dell'opponibilità ai terzi degli effetti della convenzione medesima. Tale opponibilità, secondo la S.C., discende unicamente dall'annotazione della convenzione a margine dell'atto di matrimonio.
2010
Rapporti patrimoniali fra coniugi; Fondo patrimoniale; Costituzione; Forma; Opponibilità ai terzi; Annotazione a margine dell'atto di matrimonio; Necessità; Trascrizione; Funzione di pubblicità notizia
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