Il lavoro illustra i contenuti della sentenza n. 21658/2009, la quale ha statuito l'irrilevanza della trascrizione della convenzione di costituzione del fondo patrimoniale al fine dell'opponibilità ai terzi degli effetti della convenzione medesima. Tale opponibilità, secondo la S.C., discende unicamente dall'annotazione della convenzione a margine dell'atto di matrimonio.
Nota a Cass. civ., sez. unite, 13 ottobre 2009, n. 21658. Fondo patrimoniale
OLIVIERO, Francesco
2010
Abstract
Il lavoro illustra i contenuti della sentenza n. 21658/2009, la quale ha statuito l'irrilevanza della trascrizione della convenzione di costituzione del fondo patrimoniale al fine dell'opponibilità ai terzi degli effetti della convenzione medesima. Tale opponibilità, secondo la S.C., discende unicamente dall'annotazione della convenzione a margine dell'atto di matrimonio.File in questo prodotto:
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