1. Premessa. L’applicazione del diritto antitrust alle n.b.u. apre il difficile problema relativo alle conseguenze che l’illegittimità concorrenziale delle clausole predisposte dall’A.B.I. comporta sui corrispondenti contratti stipulati con la clientela. - 2. La giurisprudenza delle autorità comunitarie sostiene la competenza delle autorità nazionali a disciplinare il problema: conseguente (prevedibile) inutilità dell’ordinanza di remissione. - 3. Precisazione dei termini del problema sollevato dall’ordinanza: dubbi sui criteri di applicazione del diritto antitrust alle pattuizioni attributive di un potere di modifica unilaterale del contenuto del contratto. - 4. Impostazione dei termini del problema: il ius variandi è senz’altro concorrenzialmente illegittimo quando viene esercitato per uniformare il livello generale dei tassi e dell’esposizione debitoria dei fideiussori; è invece di più difficile valutazione quando non risulta esercitato a questi fini. - 5. Possibili argomentazioni del carattere anticoncorrenziale del ius variandi: A) il ius variandi come fattore di ostacolo alla comparabilità delle offerte delle banche (critica); B) il ius variandi come disciplina in deroga ai princìpi del codice civile (necessità di verificare se il potere di modifica unilaterale del rapporto deroga ai princìpi generali di funzionamento di un sistema competitivo). - 6. Il potere di modificare elementi del contratto può riflettere l’esigenza di adattare il contenuto del rapporto ai mutamenti della situazione del mercato: e perciò può essere coerente (ed anzi funzionale) ai princìpi di un sistema competitivo. - 7. Opportunità di valorizzare i princìpi di concorrenzialità per sanzionare gli atti abusivi di esercizio del ius variandi non tanto in base alla legislazione monopolistica, quanto in virtù dei princìpi generali di correttezza e buona fede nell’esecuzione del rapporto. - 8. Individuazione di alcune ipotesi in cui l’esercizio del ius variandi può ostacolare il funzionamento di una efficiente competizione sul mercato bancario: A) la sistematica variazione in peius e mai in melius delle condizioni del rapporto; B) la disparità di trattamento fra “nuova” e “vecchia” clientela”; C) variazioni attuate per compensare inefficienze nella gestione della banca; D) aumento del fido fondato sulla solvibilità del fideiussore e non preceduto da una adeguata verifica delle prospettive di solvibilità del debitore principale.

Osservazioni su norme bancarie uniformi, diritto antitrust e clausole di modifica unilaterale del rapporto

SARTI, Davide
1998

Abstract

1. Premessa. L’applicazione del diritto antitrust alle n.b.u. apre il difficile problema relativo alle conseguenze che l’illegittimità concorrenziale delle clausole predisposte dall’A.B.I. comporta sui corrispondenti contratti stipulati con la clientela. - 2. La giurisprudenza delle autorità comunitarie sostiene la competenza delle autorità nazionali a disciplinare il problema: conseguente (prevedibile) inutilità dell’ordinanza di remissione. - 3. Precisazione dei termini del problema sollevato dall’ordinanza: dubbi sui criteri di applicazione del diritto antitrust alle pattuizioni attributive di un potere di modifica unilaterale del contenuto del contratto. - 4. Impostazione dei termini del problema: il ius variandi è senz’altro concorrenzialmente illegittimo quando viene esercitato per uniformare il livello generale dei tassi e dell’esposizione debitoria dei fideiussori; è invece di più difficile valutazione quando non risulta esercitato a questi fini. - 5. Possibili argomentazioni del carattere anticoncorrenziale del ius variandi: A) il ius variandi come fattore di ostacolo alla comparabilità delle offerte delle banche (critica); B) il ius variandi come disciplina in deroga ai princìpi del codice civile (necessità di verificare se il potere di modifica unilaterale del rapporto deroga ai princìpi generali di funzionamento di un sistema competitivo). - 6. Il potere di modificare elementi del contratto può riflettere l’esigenza di adattare il contenuto del rapporto ai mutamenti della situazione del mercato: e perciò può essere coerente (ed anzi funzionale) ai princìpi di un sistema competitivo. - 7. Opportunità di valorizzare i princìpi di concorrenzialità per sanzionare gli atti abusivi di esercizio del ius variandi non tanto in base alla legislazione monopolistica, quanto in virtù dei princìpi generali di correttezza e buona fede nell’esecuzione del rapporto. - 8. Individuazione di alcune ipotesi in cui l’esercizio del ius variandi può ostacolare il funzionamento di una efficiente competizione sul mercato bancario: A) la sistematica variazione in peius e mai in melius delle condizioni del rapporto; B) la disparità di trattamento fra “nuova” e “vecchia” clientela”; C) variazioni attuate per compensare inefficienze nella gestione della banca; D) aumento del fido fondato sulla solvibilità del fideiussore e non preceduto da una adeguata verifica delle prospettive di solvibilità del debitore principale.
1998
banche; norme bancarie uniformi; ius variandi; concorrenza; antitrust; unione europea
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