1. Il precedente sistema di titolarità individuale ed il suo preteso fondamento proprietario, industrialistico e concorrenziale. – 2. Critica. La scelta favorevole alla negoziazione individuale quale scelta essenzialmente «politica». – 3. La nuova impostazione «politica» del d. lgs. 9/2008. – 4. I retaggi storici. La nozione di organizzatore dell’evento basata sulla disponibilità del campo di gara quale retaggio della precedente giustificazione proprietaria del diritto. Suo limitato significato pratico nei rapporti con l’organizzatore della competizione contitolare dei diritti audiovisivi. – 5. Modesto significato pratico della nozione di organizzatore dell’evento nei rapporti con la squadra ospitata. A. I diritti d’archivio spettano anche alla squadra ospitata. B. Ragionevole estensione alla squadra ospitata dei diritti di trasmissione sui canali tematici. C. Il diritto di trasmettere eventi «invenduti» è attribuito alla sola squadra ospitante essenzialmente per ragioni di certezza delle contrattazioni. D. Modesto rilievo del diritto di produzione audiovisiva, sua estraneità al sistema generale delle esclusive industrialistiche. E. Modesto rilievo del diritto di proprietà sulle riprese. – 6. Le categorie generali industrialistiche. L’interesse alla remunerazione dell’investimento emerge con scarso rilievo nella norma relativa al diritto sul segnale. E’ tuttavia contraddetto dalle norme sulla contitolarità dei diritti audiovisivi. – 7. I criteri di ripartizione delle risorse derivanti dalla negoziazione accentrata attribuiscono rilievo del tutto secondario all’interesse alla remunerazione degli investimenti. – 8. Irriconducibilità della protezione dei diritti audiovisivi al sistema delle esclusive industrialistiche anche per chi non ritenga essenziale a questo sistema l’interesse alla remunerazione degli investimenti. Le categorie generali industrialistiche sono contraddette: A. Dalla settorializzazione delle norme; B. Dalla frammentazione della titolarità dei diritti esclusivi. - 9. L’attuale sistema di negoziazione collettiva conferma l’irrilevanza dell’interesse a mantenere la concorrenzialità sul mercato dell’offerta dei diritti da parte delle singole squadre. Riconducibilità delle norme sulla concorrenza contenute nel decreto ad un ulteriore e diverso interesse a mantenere la concorrenzialità nel mercato dei media. – 10. Ricostruzione alternativa del sistema. Interesse alla massimizzazione dei ricavi derivanti dallo sfruttamento audiovisivo degli eventi. La lega quale soggetto operante in funzione di questa massimizzazione. L’interesse alla massimizzazione dei ricavi non coincide con l’interesse delle squadre alla massimizzazione dei profitti; esso è inoltre subordinato ai più ampi interessi e valori perseguiti dalle federazioni. Conseguente giustificazione della distinzione fra leghe e federazioni e dell’attribuzione alle prime dell’esercizio dei diritti audiovisivi. – 11. I fattori di determinazione dei ricavi derivanti dallo sfruttamento dell’evento: incertezza dei risultati, impegno agonistico, bacino d’utenza. La gestione di questi fattori pone problemi di equilibrio fra obiettivi di massimizzazione di breve e di lungo periodo. Le leghe sono soggetti istituzionalmente incapaci di determinare questo equilibrio rispettando gli interessi di tutti i membri dell’organizzazione. – 12. La lega quale soggetto gestore di risorse formate e remunerate nel breve periodo, in funzione dell’interesse alla massimizzazione di ricavi pure orientati al breve periodo. La titolarità individuale dei diritti è prevista in funzione della gestione di risorse formate nel lungo periodo, nell’interesse al loro mantenimento ed incremento pure nel lungo periodo. – 13. I criteri di ripartizione delle risorse derivanti dalla gestione accentrata. Definizione imperativa di una gerarchia di questi criteri in funzione dell’interesse ad evitare politiche di distribuzione pregiudizievoli delle strategie di massimizzazione dei ricavi di lungo periodo adottate dalle singole squadre. – 14. Precisazioni e corollari. A. I criteri di sindacabilità giurisdizionale delle decisioni delle leghe in ordine alla ripartizione delle risorse. B. Inestensibilità dei princìpi del decreto a competizioni diverse dai campionati nazionali a squadre articolati in incontri fra due soli avversari. C. Tendenziale indisponibilità dei diritti di sfruttamento audiovisivo.

Gestione individuale e collettiva dei diritti su eventi sportivi

SARTI, Davide
2008

Abstract

1. Il precedente sistema di titolarità individuale ed il suo preteso fondamento proprietario, industrialistico e concorrenziale. – 2. Critica. La scelta favorevole alla negoziazione individuale quale scelta essenzialmente «politica». – 3. La nuova impostazione «politica» del d. lgs. 9/2008. – 4. I retaggi storici. La nozione di organizzatore dell’evento basata sulla disponibilità del campo di gara quale retaggio della precedente giustificazione proprietaria del diritto. Suo limitato significato pratico nei rapporti con l’organizzatore della competizione contitolare dei diritti audiovisivi. – 5. Modesto significato pratico della nozione di organizzatore dell’evento nei rapporti con la squadra ospitata. A. I diritti d’archivio spettano anche alla squadra ospitata. B. Ragionevole estensione alla squadra ospitata dei diritti di trasmissione sui canali tematici. C. Il diritto di trasmettere eventi «invenduti» è attribuito alla sola squadra ospitante essenzialmente per ragioni di certezza delle contrattazioni. D. Modesto rilievo del diritto di produzione audiovisiva, sua estraneità al sistema generale delle esclusive industrialistiche. E. Modesto rilievo del diritto di proprietà sulle riprese. – 6. Le categorie generali industrialistiche. L’interesse alla remunerazione dell’investimento emerge con scarso rilievo nella norma relativa al diritto sul segnale. E’ tuttavia contraddetto dalle norme sulla contitolarità dei diritti audiovisivi. – 7. I criteri di ripartizione delle risorse derivanti dalla negoziazione accentrata attribuiscono rilievo del tutto secondario all’interesse alla remunerazione degli investimenti. – 8. Irriconducibilità della protezione dei diritti audiovisivi al sistema delle esclusive industrialistiche anche per chi non ritenga essenziale a questo sistema l’interesse alla remunerazione degli investimenti. Le categorie generali industrialistiche sono contraddette: A. Dalla settorializzazione delle norme; B. Dalla frammentazione della titolarità dei diritti esclusivi. - 9. L’attuale sistema di negoziazione collettiva conferma l’irrilevanza dell’interesse a mantenere la concorrenzialità sul mercato dell’offerta dei diritti da parte delle singole squadre. Riconducibilità delle norme sulla concorrenza contenute nel decreto ad un ulteriore e diverso interesse a mantenere la concorrenzialità nel mercato dei media. – 10. Ricostruzione alternativa del sistema. Interesse alla massimizzazione dei ricavi derivanti dallo sfruttamento audiovisivo degli eventi. La lega quale soggetto operante in funzione di questa massimizzazione. L’interesse alla massimizzazione dei ricavi non coincide con l’interesse delle squadre alla massimizzazione dei profitti; esso è inoltre subordinato ai più ampi interessi e valori perseguiti dalle federazioni. Conseguente giustificazione della distinzione fra leghe e federazioni e dell’attribuzione alle prime dell’esercizio dei diritti audiovisivi. – 11. I fattori di determinazione dei ricavi derivanti dallo sfruttamento dell’evento: incertezza dei risultati, impegno agonistico, bacino d’utenza. La gestione di questi fattori pone problemi di equilibrio fra obiettivi di massimizzazione di breve e di lungo periodo. Le leghe sono soggetti istituzionalmente incapaci di determinare questo equilibrio rispettando gli interessi di tutti i membri dell’organizzazione. – 12. La lega quale soggetto gestore di risorse formate e remunerate nel breve periodo, in funzione dell’interesse alla massimizzazione di ricavi pure orientati al breve periodo. La titolarità individuale dei diritti è prevista in funzione della gestione di risorse formate nel lungo periodo, nell’interesse al loro mantenimento ed incremento pure nel lungo periodo. – 13. I criteri di ripartizione delle risorse derivanti dalla gestione accentrata. Definizione imperativa di una gerarchia di questi criteri in funzione dell’interesse ad evitare politiche di distribuzione pregiudizievoli delle strategie di massimizzazione dei ricavi di lungo periodo adottate dalle singole squadre. – 14. Precisazioni e corollari. A. I criteri di sindacabilità giurisdizionale delle decisioni delle leghe in ordine alla ripartizione delle risorse. B. Inestensibilità dei princìpi del decreto a competizioni diverse dai campionati nazionali a squadre articolati in incontri fra due soli avversari. C. Tendenziale indisponibilità dei diritti di sfruttamento audiovisivo.
2008
Sarti, Davide
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