1. Introduzione. La rivendicazione della funzione “mutualistica” da parte delle collecting societies ed il problema della ricostruzione del suo significato. – 2. La funzione di redistribuzione dei redditi attribuita alla SIAE ed alla lega calcio. – 3. I fattori di crisi di questa funzione: A) mancanza di espresso riconoscimento nelle norme di legificazione di SIAE e IMAIE; B) mancanza di espresso riconoscimento nei princìpi delle organizzazioni associative di diritto privato comune; C) problemi di coerenza con i princìpi del diritto antitrust; D) ed in particolare con l’applicazione delle legislazioni antitrust alle imprese operanti in situazioni di monopolio legale. – 4. Ripensamento della problematica con riferimento alla SIAE. L’interesse a contenere i costi dell’amministrazione accentrata consente di ripartire le royalties anche attraverso una forfettizzazione delle situazioni: e perciò senza necessità di procedere sempre ad un calcolo analitico del numero e del valore delle licenze concesse per conto di ciascun titolare. – 5. Conseguente necessità di rimeditare la funzione dei rapporti intrattenuti dalla SIAE con i titolari dei diritti. La prospettiva tradizionale che riconduce questi rapporti ad un puro e semplice mandato non spiega: A) il potere della SIAE di procedere ad una forfettizzazione delle situazioni; B) il fondamento della legittimazione ad agire della SIAE in difesa dei diritti dei “mandanti”; C) l’impugnabilità (nella prospettiva della Cassazione) davanti al giudice amministrativo degli atti che definiscono i criteri di ripartizione delle royalties. – 6. I mandati conferiti alla SIAE dai titolari dei diritti perseguono la funzione del contratto associativo cui partecipano gli aderenti al sistema di intermediazione. La funzione associativa della ripartizione delle royalties. - 7. Precisazioni e corollari. A) L’ordinanza di ripartizione delle royalties definisce il punto di equilibrio fra gli opposti interessi (entrambi riconducibili alla funzione associativa della SIAE) a calcolare le royalties proporzionalmente al numero ed al valore delle licenze concesse per conto di ciascun associato e rispettivamente a contenere i costi dell’attività di intermediazione. B) La legittimazione ad agire della SIAE deriva dalla formazione in capo alla collecting society di un patrimonio distinto da quello degli associati, destinato ad una attività comune di sfruttamento delle opere. C) Possibile giustificazione sistematica dell’orientamento della Cassazione tendente a riconoscere agli associati un mero interesse legittimo a contestare i criteri di ripartizione delle royalties. – 8. Avvicinamento della funzione mutualistica della SIAE a quella tradizionale delle cooperative. Elementi di differenziazione: i fondi di solidarietà con cui la SIAE persegue obiettivi di redistribuzione del reddito. – 9. Il problema della ricerca di una base normativa per la funzione “mutualistica” delle altre collecting societies. Struttura e funzione consortile di SCF. – 10. Struttura e funzione di associazione (non riconosciuta) di AIC. – 11. La struttura di associazione (non riconosciuta) di AIDRO e la sua funzione “mista”: di tipo cooperativo, consortile e di rappresentanza di interessi generali di categoria. Dubbi in ordine alla compatibilità fra la struttura e la funzione così definite: soprattutto alla luce del vantaggio associativo attribuito ai membri, rappresentato dalla distribuzione di somme di denaro incassate nell’esercizio di una comune attività imprenditoriale. – 12. La struttura di associazione non riconosciuta di AFI e la sua funzione “mista” analoga a quella di AIDRO. Conseguenti dubbi analoghi a quelli sollevati per AIDRO. – 13. La struttura di associazione non riconosciuta di lega calcio ed i problemi di compatibilità con la sua funzione di ripartizione di vantaggi associativi rappresentati da somme di denaro. – 14. Conclusioni problematiche.
Collecting societies e mutualità
SARTI, Davide
2001
Abstract
1. Introduzione. La rivendicazione della funzione “mutualistica” da parte delle collecting societies ed il problema della ricostruzione del suo significato. – 2. La funzione di redistribuzione dei redditi attribuita alla SIAE ed alla lega calcio. – 3. I fattori di crisi di questa funzione: A) mancanza di espresso riconoscimento nelle norme di legificazione di SIAE e IMAIE; B) mancanza di espresso riconoscimento nei princìpi delle organizzazioni associative di diritto privato comune; C) problemi di coerenza con i princìpi del diritto antitrust; D) ed in particolare con l’applicazione delle legislazioni antitrust alle imprese operanti in situazioni di monopolio legale. – 4. Ripensamento della problematica con riferimento alla SIAE. L’interesse a contenere i costi dell’amministrazione accentrata consente di ripartire le royalties anche attraverso una forfettizzazione delle situazioni: e perciò senza necessità di procedere sempre ad un calcolo analitico del numero e del valore delle licenze concesse per conto di ciascun titolare. – 5. Conseguente necessità di rimeditare la funzione dei rapporti intrattenuti dalla SIAE con i titolari dei diritti. La prospettiva tradizionale che riconduce questi rapporti ad un puro e semplice mandato non spiega: A) il potere della SIAE di procedere ad una forfettizzazione delle situazioni; B) il fondamento della legittimazione ad agire della SIAE in difesa dei diritti dei “mandanti”; C) l’impugnabilità (nella prospettiva della Cassazione) davanti al giudice amministrativo degli atti che definiscono i criteri di ripartizione delle royalties. – 6. I mandati conferiti alla SIAE dai titolari dei diritti perseguono la funzione del contratto associativo cui partecipano gli aderenti al sistema di intermediazione. La funzione associativa della ripartizione delle royalties. - 7. Precisazioni e corollari. A) L’ordinanza di ripartizione delle royalties definisce il punto di equilibrio fra gli opposti interessi (entrambi riconducibili alla funzione associativa della SIAE) a calcolare le royalties proporzionalmente al numero ed al valore delle licenze concesse per conto di ciascun associato e rispettivamente a contenere i costi dell’attività di intermediazione. B) La legittimazione ad agire della SIAE deriva dalla formazione in capo alla collecting society di un patrimonio distinto da quello degli associati, destinato ad una attività comune di sfruttamento delle opere. C) Possibile giustificazione sistematica dell’orientamento della Cassazione tendente a riconoscere agli associati un mero interesse legittimo a contestare i criteri di ripartizione delle royalties. – 8. Avvicinamento della funzione mutualistica della SIAE a quella tradizionale delle cooperative. Elementi di differenziazione: i fondi di solidarietà con cui la SIAE persegue obiettivi di redistribuzione del reddito. – 9. Il problema della ricerca di una base normativa per la funzione “mutualistica” delle altre collecting societies. Struttura e funzione consortile di SCF. – 10. Struttura e funzione di associazione (non riconosciuta) di AIC. – 11. La struttura di associazione (non riconosciuta) di AIDRO e la sua funzione “mista”: di tipo cooperativo, consortile e di rappresentanza di interessi generali di categoria. Dubbi in ordine alla compatibilità fra la struttura e la funzione così definite: soprattutto alla luce del vantaggio associativo attribuito ai membri, rappresentato dalla distribuzione di somme di denaro incassate nell’esercizio di una comune attività imprenditoriale. – 12. La struttura di associazione non riconosciuta di AFI e la sua funzione “mista” analoga a quella di AIDRO. Conseguenti dubbi analoghi a quelli sollevati per AIDRO. – 13. La struttura di associazione non riconosciuta di lega calcio ed i problemi di compatibilità con la sua funzione di ripartizione di vantaggi associativi rappresentati da somme di denaro. – 14. Conclusioni problematiche.I documenti in SFERA sono protetti da copyright e tutti i diritti sono riservati, salvo diversa indicazione.