Lo studio affronta la disciplina della responsabilità aggravata contenuta nell'art. 96 c.p.c. che, nel suo impianto originario composto dai primi due commi, contempla una fattispecie di illecito il cui elemento materiale consiste nello svolgimento di un’attività processuale. Alla luce dei più recenti assunti della dottrina e della giurisprudenza, l’illiceità in questione viene ricondotta anche alle ipotesi in cui il diritto di agire e di resistere in giudizio assume i caratteri dell’abuso. Inoltre, in conseguenza della riforma attuata dalla legge 18 giugno 2009, n. 69, nell’art. 96 trova disciplina un nuovo istituto che, attribuendo al giudice il potere di pronunciare d’ufficio, colloca la condanna del litigante temerario in ambito pubblicistico, ricostruendola come una vera e propria sanzione – sia pure equitativamente determinata – e non come un risarcimento privatistico. La nuova opzione introdotta dalla riforma supera così la ricostruzione della responsabilità processuale come istituto di natura squisitamente risarcitoria, aprendo prospettive da analizzarsi anche nell’ottica dei punitive damages propri dei sistemi di common law.
Commento all’art. 96 c.p.c. - Responsabilità aggravata
NAPPI, Pasquale
2009
Abstract
Lo studio affronta la disciplina della responsabilità aggravata contenuta nell'art. 96 c.p.c. che, nel suo impianto originario composto dai primi due commi, contempla una fattispecie di illecito il cui elemento materiale consiste nello svolgimento di un’attività processuale. Alla luce dei più recenti assunti della dottrina e della giurisprudenza, l’illiceità in questione viene ricondotta anche alle ipotesi in cui il diritto di agire e di resistere in giudizio assume i caratteri dell’abuso. Inoltre, in conseguenza della riforma attuata dalla legge 18 giugno 2009, n. 69, nell’art. 96 trova disciplina un nuovo istituto che, attribuendo al giudice il potere di pronunciare d’ufficio, colloca la condanna del litigante temerario in ambito pubblicistico, ricostruendola come una vera e propria sanzione – sia pure equitativamente determinata – e non come un risarcimento privatistico. La nuova opzione introdotta dalla riforma supera così la ricostruzione della responsabilità processuale come istituto di natura squisitamente risarcitoria, aprendo prospettive da analizzarsi anche nell’ottica dei punitive damages propri dei sistemi di common law.I documenti in SFERA sono protetti da copyright e tutti i diritti sono riservati, salvo diversa indicazione.