Se sia possibile, e in quali casi, validamente pattuire una durata dell’affitto di fondi rustici superiore a trenta anni (durata massima delle locazioni in generale, e dell’affitto in generale). Letta come eccezione al termine massimo ex art. 1573 c.c., fondata sul medesimo principio della durata massima imperativa, la norma permette di considerare ridotti automaticamente alla durata di novantanove anni eventuali contratti di affitto di fondi destinati al rimboschimento se pattuiti per durate maggiori.
Art. 1629 - Fondi destinati al rimboschimento
BORGHI, Paolo
2009
Abstract
Se sia possibile, e in quali casi, validamente pattuire una durata dell’affitto di fondi rustici superiore a trenta anni (durata massima delle locazioni in generale, e dell’affitto in generale). Letta come eccezione al termine massimo ex art. 1573 c.c., fondata sul medesimo principio della durata massima imperativa, la norma permette di considerare ridotti automaticamente alla durata di novantanove anni eventuali contratti di affitto di fondi destinati al rimboschimento se pattuiti per durate maggiori.File in questo prodotto:
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