L'articolo tratta della nozione di "soft law", che ricorre da qualche tempo in diversi campi dell'esperienza giuridica indicando una serie di atti, di diversa origine e natura, che, pur privi di effetti giuridici vincolanti, risultano in vario modo giuridicamente rilevanti. Il diritto può essere "soft" con riguardo alla sua autorità, al suo contenuto, alla sua efficacia. Il "soft law" fa parte del corpus normativo ed entra nel processo di positivizzazione. E' una fonte del diritto, che convive e si relaziona con le altre fonti, all'interno dell'ordinamento e della pratica interpretativa. Il "soft law" riconfigura l'idea di normatività, che risulta, dunque, non monolitica ma caratterizzata da un notevole tasso di gradualità.
Soft law, gradi di normatività, teoria delle fonti
PASTORE, Baldassare
2003
Abstract
L'articolo tratta della nozione di "soft law", che ricorre da qualche tempo in diversi campi dell'esperienza giuridica indicando una serie di atti, di diversa origine e natura, che, pur privi di effetti giuridici vincolanti, risultano in vario modo giuridicamente rilevanti. Il diritto può essere "soft" con riguardo alla sua autorità, al suo contenuto, alla sua efficacia. Il "soft law" fa parte del corpus normativo ed entra nel processo di positivizzazione. E' una fonte del diritto, che convive e si relaziona con le altre fonti, all'interno dell'ordinamento e della pratica interpretativa. Il "soft law" riconfigura l'idea di normatività, che risulta, dunque, non monolitica ma caratterizzata da un notevole tasso di gradualità.I documenti in SFERA sono protetti da copyright e tutti i diritti sono riservati, salvo diversa indicazione.