Il termine di durata della misura cautelare disposta per esigenze non esclusivamente istruttorie non può essere fissato in un momento successivo a quello di adozione del provvedimento, sia perché, in un’ottica di garanzia, l’imputato deve avere la certezza di trarre immediatamente vantaggio dall’eventuale decorso del termine, qualora l’ordinanza si rivelasse ingiustificata in relazione ad uno dei pericola libertatis concorrenti con quello di natura probatoria, sia perché tale termine ha l’ulteriore funzione di stimolare il pubblico ministero a compiere nel più breve tempo possibile gli atti necessari a salvaguardare l’acquisizione e genuinità della prova.

La fissazione del termine di durata dei provvedimenti cautelari disposti per esigenze non esclusivamente probatorie

NEGRI, Daniele
1996

Abstract

Il termine di durata della misura cautelare disposta per esigenze non esclusivamente istruttorie non può essere fissato in un momento successivo a quello di adozione del provvedimento, sia perché, in un’ottica di garanzia, l’imputato deve avere la certezza di trarre immediatamente vantaggio dall’eventuale decorso del termine, qualora l’ordinanza si rivelasse ingiustificata in relazione ad uno dei pericola libertatis concorrenti con quello di natura probatoria, sia perché tale termine ha l’ulteriore funzione di stimolare il pubblico ministero a compiere nel più breve tempo possibile gli atti necessari a salvaguardare l’acquisizione e genuinità della prova.
1996
Negri, Daniele
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