Il criterio di rimessione del processo basato sul fumus suspicionis appare ripristinato dalla novella legislativa con l’intento di surrogare quello del fumus persecutionis un tempo idoneo ad impedire l’autorizzazione a procedere nei confronti dei parlamentari, quando l’istituto era in vigore. L’idea di “legittimo sospetto” rinvia ad una serie indeterminata di effetti, anche diversi per intensità dal pregiudizio alla libera determinazione dei soggetti processuali, benché coinvolga soltanto la figura del giudice. Si allude a cause esterne aventi una minore probabilità di vulnerare l’imparzialità del giudice, rispetto ai fatti costrittivi della libertà morale, ma l’osservanza del principio del giudice naturale precostituito per legge impone quantomeno la ricerca della massima conferma razionale raggiungibile intorno al presupposto della dislocazione. L’ipotesi di sospensione facoltativa del processo, disposta anche d’ufficio in attesa della decisione sulla rimessione, presenta l’inconveniente di un giudice chiamato a valutare se stesso, per stabilire quanto il contesto locale possa influire sul proprio stato emotivo. La sospensione della prescrizione e, di riflesso, dei termini custodiali risponde alla concezione che presume sorrette da finalità dilatorie alcune richieste formulate dalla difesa e le reputa perciò, tipizzandole, iniziative processuali oggettivamente in grado di compromettere l’efficienza della giurisdizione, al di là della loro fondatezza. Non sembra avere un senso la salvaguardia delle prove assunte nei procedimenti di criminalità organizzata e degli atti irripetibili, dopo il trasferimento processuale, siccome le due situazioni sono in conferenti rispetto alla questione degli effetti inquinanti.

Commento all’art. 1 commi 1-3 della legge 7 novembre 2002 n. 48 - «Modifica degli articoli 45, 47, 48 e 49 del codice di procedura penale

NEGRI, Daniele
2003

Abstract

Il criterio di rimessione del processo basato sul fumus suspicionis appare ripristinato dalla novella legislativa con l’intento di surrogare quello del fumus persecutionis un tempo idoneo ad impedire l’autorizzazione a procedere nei confronti dei parlamentari, quando l’istituto era in vigore. L’idea di “legittimo sospetto” rinvia ad una serie indeterminata di effetti, anche diversi per intensità dal pregiudizio alla libera determinazione dei soggetti processuali, benché coinvolga soltanto la figura del giudice. Si allude a cause esterne aventi una minore probabilità di vulnerare l’imparzialità del giudice, rispetto ai fatti costrittivi della libertà morale, ma l’osservanza del principio del giudice naturale precostituito per legge impone quantomeno la ricerca della massima conferma razionale raggiungibile intorno al presupposto della dislocazione. L’ipotesi di sospensione facoltativa del processo, disposta anche d’ufficio in attesa della decisione sulla rimessione, presenta l’inconveniente di un giudice chiamato a valutare se stesso, per stabilire quanto il contesto locale possa influire sul proprio stato emotivo. La sospensione della prescrizione e, di riflesso, dei termini custodiali risponde alla concezione che presume sorrette da finalità dilatorie alcune richieste formulate dalla difesa e le reputa perciò, tipizzandole, iniziative processuali oggettivamente in grado di compromettere l’efficienza della giurisdizione, al di là della loro fondatezza. Non sembra avere un senso la salvaguardia delle prove assunte nei procedimenti di criminalità organizzata e degli atti irripetibili, dopo il trasferimento processuale, siccome le due situazioni sono in conferenti rispetto alla questione degli effetti inquinanti.
2003
Negri, Daniele
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