Il commento analizza la regola che pone il divieto d’uso delle dichiarazioni a carico dell’imputato sfuggite al contraddittorio, ricercandone il significato nel passaggio dalla Costituzione alla legge ordinaria; vengono indagati la forza espansiva e i limiti dell’art. 526 comma 1-bis c.p.p., con particolare riguardo alla sua funzione di discrimine tra modalità di accertamento dei fatti sostanziali e dei fatti processuali all’interno della fase dibattimentale. Lo scritto si conclude con l’ipotesi, dubitativa, che quella disposizione autorizzi anche un esame condotto personalmente dall’imputato.
Commento all’art. 19 della legge 1° marzo 2000 n. 63 - «Modifiche al codice penale e al codice di procedura penale in materia di formazione e valutazione della prova in attuazione della legge costituzionale di riforma dell’art. 111 della Costituzione»
NEGRI, Daniele
2002
Abstract
Il commento analizza la regola che pone il divieto d’uso delle dichiarazioni a carico dell’imputato sfuggite al contraddittorio, ricercandone il significato nel passaggio dalla Costituzione alla legge ordinaria; vengono indagati la forza espansiva e i limiti dell’art. 526 comma 1-bis c.p.p., con particolare riguardo alla sua funzione di discrimine tra modalità di accertamento dei fatti sostanziali e dei fatti processuali all’interno della fase dibattimentale. Lo scritto si conclude con l’ipotesi, dubitativa, che quella disposizione autorizzi anche un esame condotto personalmente dall’imputato.File in questo prodotto:
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