L'articolo esamina criticamente la più recente giurisprudenza costituzionale relativa al riparto di competenze legislative statali e regionali in materie c.d. "concorrenti", evidenziando come i mutamenti indotti dalla riforma del Titolo V della Costituzione del 2001 siano - al momento - più apparenti che reali. In particolare, anche nel nuovo assetto delle fonti resta il limite strutturale di una ripartizione di competenze basata sulla distinzione tra "principio e dettaglio" di scarsa precisione e utilità, specie laddove si tratti di disciplinare interi procedimenti amministrativi coinvolgenti poteri statali, regionali nonché comunali. Resta, a monte, la ragione di fondo che, prima della riforma, aveva indotto la Corte costituzionale a svuotare simile criterio di riparto attraverso il concetto di "preferenza" della legge regionale, la cui assenza poteva essere surrogata con norme statali suppletive di dettaglio: si tratta della perdurante assenza di un'efficace sanzione dell'inerzia regionale che sia in grado di scongiurare la paralisi di (o l'ostruzionismo a) riforme economico-sociali di grande portata, trasversali ai settori competenziali dell'art. 117 cost.
La competenza legislativa concorrente del nuovo Titolo V al banco di prova della giurisprudenza costituzionale
GUAZZAROTTI, Andrea
2004
Abstract
L'articolo esamina criticamente la più recente giurisprudenza costituzionale relativa al riparto di competenze legislative statali e regionali in materie c.d. "concorrenti", evidenziando come i mutamenti indotti dalla riforma del Titolo V della Costituzione del 2001 siano - al momento - più apparenti che reali. In particolare, anche nel nuovo assetto delle fonti resta il limite strutturale di una ripartizione di competenze basata sulla distinzione tra "principio e dettaglio" di scarsa precisione e utilità, specie laddove si tratti di disciplinare interi procedimenti amministrativi coinvolgenti poteri statali, regionali nonché comunali. Resta, a monte, la ragione di fondo che, prima della riforma, aveva indotto la Corte costituzionale a svuotare simile criterio di riparto attraverso il concetto di "preferenza" della legge regionale, la cui assenza poteva essere surrogata con norme statali suppletive di dettaglio: si tratta della perdurante assenza di un'efficace sanzione dell'inerzia regionale che sia in grado di scongiurare la paralisi di (o l'ostruzionismo a) riforme economico-sociali di grande portata, trasversali ai settori competenziali dell'art. 117 cost.I documenti in SFERA sono protetti da copyright e tutti i diritti sono riservati, salvo diversa indicazione.