Il pezzo analizza la portata della giurisprudenza CEDU sul diritto al giudice (art. 6.1 CEDU) nei confronti della casistica italiana generata dall'impossibilità di far rispondere un parlamentare per le proprie affermazioni ingiuriose o diffamatorie perché coperto dalla prerogativa dell'insindacabilità (art. 68, co. 1, Cost.). Il meccanismo costituzionale interno, per cui, dinanzi alla delibera di insindacabilità della Camera d'appartenenza, il giudice procedente non ha altra strada che il sollevamento del conflitto di attribuzione tra poteri dello Stato contro la stessa Camera, non constituisce un meccanismo idoneo alla garanzia del diritto fondamentale dell'attore o della parte lesa nel processo comune. La Corte EDU, infatti, bene ha colto la natura discrezionale del sollevamento del conflitto da parte del giudice nazionale, senza che la parte privata del processo possa esercitare un vero diritto, ai sensi dell'art. 6.1 CEDU, a che la responsabilità giuridica del parlamentare venga giudizialmente accertata. La possibilità di intervenire nel giudizio per conflitto di attribuzioni che al soggetto leso dalle affermazioni del parlamentare viene data dalla più recente giurisprudenza costituzionale non equivale al godimento del diritto al giudice, ex art. 6.1 CEDU.
Strasburgo condanna i nostri parlamentari “linguacciuti”?
GUAZZAROTTI, Andrea
2003
Abstract
Il pezzo analizza la portata della giurisprudenza CEDU sul diritto al giudice (art. 6.1 CEDU) nei confronti della casistica italiana generata dall'impossibilità di far rispondere un parlamentare per le proprie affermazioni ingiuriose o diffamatorie perché coperto dalla prerogativa dell'insindacabilità (art. 68, co. 1, Cost.). Il meccanismo costituzionale interno, per cui, dinanzi alla delibera di insindacabilità della Camera d'appartenenza, il giudice procedente non ha altra strada che il sollevamento del conflitto di attribuzione tra poteri dello Stato contro la stessa Camera, non constituisce un meccanismo idoneo alla garanzia del diritto fondamentale dell'attore o della parte lesa nel processo comune. La Corte EDU, infatti, bene ha colto la natura discrezionale del sollevamento del conflitto da parte del giudice nazionale, senza che la parte privata del processo possa esercitare un vero diritto, ai sensi dell'art. 6.1 CEDU, a che la responsabilità giuridica del parlamentare venga giudizialmente accertata. La possibilità di intervenire nel giudizio per conflitto di attribuzioni che al soggetto leso dalle affermazioni del parlamentare viene data dalla più recente giurisprudenza costituzionale non equivale al godimento del diritto al giudice, ex art. 6.1 CEDU.I documenti in SFERA sono protetti da copyright e tutti i diritti sono riservati, salvo diversa indicazione.