Sommario: I - Introduzione. L'inderogabilità in peius della disciplina della vendita di beni di consumo. Osservazioni generali e introduttive. II - I commi 1 e 2. Le fattispecie negoziali colpite dalla nullità comminata dal comma 1. L'irrilevanza dell'eventuale intervenuto svolgimento di una trattativa individuale. Il contenuto dei "patti" volti a escludere o limitare, anche in modo indiretto, i diritti attribuiti al consumatore: clausole suscettibili di essere comprese in questa nozione. In particolare, le clausole e pattuizioni che individuano caratteristiche e qualità che il bene consegnato al consumatore deve possedere per poter essere considerato conforme al contratto. La necessaria anteriorità del patto rispetto alla "comunicazione" del difetto: patti contestuali alla vendita e patti successivi ad essa, ma anteriori alla denuncia. La distinzione, con riguardo a questi ultimi, fra patti a contenuto generale e patti a contenuto specificamente riferito ad un determinato difetto. La sanzione: nullità (di protezione?) relativa, ma rilevabile d'ufficio, nullità necessariamente parziale? Il regime normativo dei patti, conclusi posteriormente alla comunicazione al venditore del difetto manifestatosi nel bene di consumo, attraverso i quali i diritti spettanti ex lege al consumatore vengano limitati o esclusi. Il possibile rilievo, ai fini della definizione del regime normativo in parola, dell'art. 143 del codice del consumo. Lo speciale regime dei beni usati: perdurante soggezione all'art. 33 e ss.? III - Il comma 3. La norma di diritto internazionale privato (comma 3): premessa. I presupposti di operatività della norma. La nozione di "stretto collegamento". La nullità della clausola: significato e portata. Il regime normativo applicabile alla clausola di scelta della legge applicabile che individui nella legge di un paese extracomunitario la legge regolatrice del contratto, alla luce del coordinamento fra il comma 3 dell'art. 134, il comma 2 dell'art. 143 del codice del consumo e l'art. 5 della Convenzione di Roma. I contratti di vendita di beni di consumo recanti clausole che individuano nella legislazione di uno Stato UE la legge regolatrice del negozio. La legge applicabile ai contratti di vendita di beni di consumo che le parti non abbiano assoggettato ad alcuna legge nazionale.

Commento all’art. 134 del codice del consumo

DE CRISTOFARO, Giovanni;
2006

Abstract

Sommario: I - Introduzione. L'inderogabilità in peius della disciplina della vendita di beni di consumo. Osservazioni generali e introduttive. II - I commi 1 e 2. Le fattispecie negoziali colpite dalla nullità comminata dal comma 1. L'irrilevanza dell'eventuale intervenuto svolgimento di una trattativa individuale. Il contenuto dei "patti" volti a escludere o limitare, anche in modo indiretto, i diritti attribuiti al consumatore: clausole suscettibili di essere comprese in questa nozione. In particolare, le clausole e pattuizioni che individuano caratteristiche e qualità che il bene consegnato al consumatore deve possedere per poter essere considerato conforme al contratto. La necessaria anteriorità del patto rispetto alla "comunicazione" del difetto: patti contestuali alla vendita e patti successivi ad essa, ma anteriori alla denuncia. La distinzione, con riguardo a questi ultimi, fra patti a contenuto generale e patti a contenuto specificamente riferito ad un determinato difetto. La sanzione: nullità (di protezione?) relativa, ma rilevabile d'ufficio, nullità necessariamente parziale? Il regime normativo dei patti, conclusi posteriormente alla comunicazione al venditore del difetto manifestatosi nel bene di consumo, attraverso i quali i diritti spettanti ex lege al consumatore vengano limitati o esclusi. Il possibile rilievo, ai fini della definizione del regime normativo in parola, dell'art. 143 del codice del consumo. Lo speciale regime dei beni usati: perdurante soggezione all'art. 33 e ss.? III - Il comma 3. La norma di diritto internazionale privato (comma 3): premessa. I presupposti di operatività della norma. La nozione di "stretto collegamento". La nullità della clausola: significato e portata. Il regime normativo applicabile alla clausola di scelta della legge applicabile che individui nella legge di un paese extracomunitario la legge regolatrice del contratto, alla luce del coordinamento fra il comma 3 dell'art. 134, il comma 2 dell'art. 143 del codice del consumo e l'art. 5 della Convenzione di Roma. I contratti di vendita di beni di consumo recanti clausole che individuano nella legislazione di uno Stato UE la legge regolatrice del negozio. La legge applicabile ai contratti di vendita di beni di consumo che le parti non abbiano assoggettato ad alcuna legge nazionale.
2006
DE CRISTOFARO, Giovanni; Zaccaria, A.
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