L’autodisapplicazione della norma da parte del contribuente (sia pure tenendo fermo l’obbligo di presentare, a posteriori, l’apposita istanza di disapplicazione) è possibile? Se la natura del provvedimento disapplicativo, è ascrivibile - come sostenuto nel testo - ad un “atto di interpretazione” la risposta dovrebbe essere positiva. La ratio di questa tipologia di interpello è evitare una disapplicazione unilaterale, in sede di autotassazione, di disposizioni legislative. A ben vedere, in questa fattispecie l’importante è l’ostensione, la manifestazione al fisco di un comportamento rispetto al quale sussistono le ragioni per disapplicare la norma antielusiva, affinché il fisco medesimo possa valutarne la sussistenza, e non sia solo il contribuente a farlo. Il provvedimento di disapplicazione ha quindi la funzione di accertare, o confermare a posteriori, che il contribuente ha realizzato un comportamento che comunque fuoriesce dalla ratio della disposizione antielusiva. La disapplicazione deve insomma avvenire per il tramite di un provvedimento amministrativo, ma, una volta ottenuta una risposta positiva, essa esplicherebbe i suoi effetti anche per i comportamenti passati, di cui verrebbe riconosciuta e confermata a posteriori la legittimità e verso i quali non c’è alcun “effetto giuridico consolidato”, su cui il provvedimento amministrativo sia inidoneo ad incidere
Disapplicazione di norme antielusive e "preventività" della richiesta
CROVATO, Francesco
2004
Abstract
L’autodisapplicazione della norma da parte del contribuente (sia pure tenendo fermo l’obbligo di presentare, a posteriori, l’apposita istanza di disapplicazione) è possibile? Se la natura del provvedimento disapplicativo, è ascrivibile - come sostenuto nel testo - ad un “atto di interpretazione” la risposta dovrebbe essere positiva. La ratio di questa tipologia di interpello è evitare una disapplicazione unilaterale, in sede di autotassazione, di disposizioni legislative. A ben vedere, in questa fattispecie l’importante è l’ostensione, la manifestazione al fisco di un comportamento rispetto al quale sussistono le ragioni per disapplicare la norma antielusiva, affinché il fisco medesimo possa valutarne la sussistenza, e non sia solo il contribuente a farlo. Il provvedimento di disapplicazione ha quindi la funzione di accertare, o confermare a posteriori, che il contribuente ha realizzato un comportamento che comunque fuoriesce dalla ratio della disposizione antielusiva. La disapplicazione deve insomma avvenire per il tramite di un provvedimento amministrativo, ma, una volta ottenuta una risposta positiva, essa esplicherebbe i suoi effetti anche per i comportamenti passati, di cui verrebbe riconosciuta e confermata a posteriori la legittimità e verso i quali non c’è alcun “effetto giuridico consolidato”, su cui il provvedimento amministrativo sia inidoneo ad incidereFile | Dimensione | Formato | |
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