Con un ragionamento piuttosto frettoloso, e mediante passaggi argomentativi che restano in larga parte sommersi, la Corte di cassazione perviene a conclusioni opinabili in tema di rapporti tra pronuncia parlamentare d’insindacabilità e accertamento giudiziale definitivo. Secondo la decisione in commento, la delibera assembleare, ancorché emanata dopo la chiusura irrevocabile del processo, sarebbe in grado di rimetterne in discussione l’epilogo, fungendo da premessa per una richiesta di revisione. Il pronunciamento dell’assemblea viene infatti qualificato come «nuova prova», riconducibile al disposto dell’art. 630 lett. c) c.p.p. La decisione, equivocando tra i concetti di sopravvenienza, omessa valutazione e rivalutazione delle prove, nonché tra questione di fatto e di diritto, propone una soluzione interpretativa che rischia di privare di significato la ripartizione di competenze tra potere politico e giudiziario delineata dalla disciplina attuativa dell’art. 68 Cost. SOMMARIO: 1. Premessa. _ 2. Intervento parlamentare e prova sopravvenuta, non valutata, rivalutata. - 3. Un tentativo di qualificare la delibera d’insindacabilità. - 4. Ragioni sottese alla delibera ed esperibilità del rimedio straordinario. 5. La via del conflitto di attribuzioni.

Delibera parlamentare di insindacabilità come «prova nuova» per la revisione

CARNEVALE, Stefania
2005

Abstract

Con un ragionamento piuttosto frettoloso, e mediante passaggi argomentativi che restano in larga parte sommersi, la Corte di cassazione perviene a conclusioni opinabili in tema di rapporti tra pronuncia parlamentare d’insindacabilità e accertamento giudiziale definitivo. Secondo la decisione in commento, la delibera assembleare, ancorché emanata dopo la chiusura irrevocabile del processo, sarebbe in grado di rimetterne in discussione l’epilogo, fungendo da premessa per una richiesta di revisione. Il pronunciamento dell’assemblea viene infatti qualificato come «nuova prova», riconducibile al disposto dell’art. 630 lett. c) c.p.p. La decisione, equivocando tra i concetti di sopravvenienza, omessa valutazione e rivalutazione delle prove, nonché tra questione di fatto e di diritto, propone una soluzione interpretativa che rischia di privare di significato la ripartizione di competenze tra potere politico e giudiziario delineata dalla disciplina attuativa dell’art. 68 Cost. SOMMARIO: 1. Premessa. _ 2. Intervento parlamentare e prova sopravvenuta, non valutata, rivalutata. - 3. Un tentativo di qualificare la delibera d’insindacabilità. - 4. Ragioni sottese alla delibera ed esperibilità del rimedio straordinario. 5. La via del conflitto di attribuzioni.
2005
Carnevale, Stefania
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