Il riconoscimento di circostanze attenuanti e il giudizio di comparazione non sono prerogativa esclusiva del giudice al termine del processo, ma possono essere compatibili con una cognizione anche sommaria della regiudicanda; nel caso della richiesta di archiviazione, si sottintende un grado di completezza dell’addebito tale da fornire al giudice un paradigma sufficientemente stabile per riconoscere la prescrizione. Quanto alla sentenza di patteggiamento, rientrerebbe nel patto l’accettazione del rischio che al giudice resti precluso il potere di dichiarare prescritto il reato quando ciò derivi dal riconoscimento di circostanze attenuanti.

Commento all’art. 226 del decreto legislativo 19 febbraio 1998 n. 51 - «Norme in materia di istituzione del giudice unico di primo grado»

NEGRI, Daniele
2001

Abstract

Il riconoscimento di circostanze attenuanti e il giudizio di comparazione non sono prerogativa esclusiva del giudice al termine del processo, ma possono essere compatibili con una cognizione anche sommaria della regiudicanda; nel caso della richiesta di archiviazione, si sottintende un grado di completezza dell’addebito tale da fornire al giudice un paradigma sufficientemente stabile per riconoscere la prescrizione. Quanto alla sentenza di patteggiamento, rientrerebbe nel patto l’accettazione del rischio che al giudice resti precluso il potere di dichiarare prescritto il reato quando ciò derivi dal riconoscimento di circostanze attenuanti.
2001
8802056129
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