L’idea di introdurre per via legislativa una presunzione iuris tantum di esistenza del pericolo di fuga dell’imputato, se condannato in primo e secondo grado, equivarrebbe ad operare un’inversione dell’onere della prova incompatibile con il principio della presunzione d’innocenza. Del resto, per evitare una decisione d’ufficio del giudice in funzione cautelare cui fosse imposto di applicare la misura al semplice maturarsi della “doppia conforme”, la difesa si troverebbe a dover dimostrare l’insussistenza del pericolo di fuga assumendo come ipotesi proprio l’esito di condanna che tende nel merito a scongiurare.
Il rapporto tra misure cautelari e sospensione dell’esecuzione della pena alla luce della presunzione di non colpevolezza
NEGRI, Daniele
2000
Abstract
L’idea di introdurre per via legislativa una presunzione iuris tantum di esistenza del pericolo di fuga dell’imputato, se condannato in primo e secondo grado, equivarrebbe ad operare un’inversione dell’onere della prova incompatibile con il principio della presunzione d’innocenza. Del resto, per evitare una decisione d’ufficio del giudice in funzione cautelare cui fosse imposto di applicare la misura al semplice maturarsi della “doppia conforme”, la difesa si troverebbe a dover dimostrare l’insussistenza del pericolo di fuga assumendo come ipotesi proprio l’esito di condanna che tende nel merito a scongiurare.File in questo prodotto:
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