Alla luce della recente legislazione italiana in materia di infrastrutture e di insediamenti produttivi di interesse nazionale (legge obiettivo, n. 443/2001), il lavoro esamina la figura giuridica del contraente generale (cd. "general contractor), introdotta appositamente dal legislatore del 2001 "in deroga" alle regole generali di stretta legalità degli affidamenti per la realizzazione di lavori pubblici. Viste le prestazioni del general contractor, dove prevale la libertà del "mezzo" e l'assunzione del "rischio" connesso all'esecuzione dell'opera, si evidenzia tuttavia come proprio questa nuova figura, il contraente generale - lungi dal rappresaentare un istituto di stretta pertinenza della materia "infastrutture" - possa essere vista come il segno di una tendenziale apertura della legislazione italiana a forme più flessibili di contrattazione, anche perchè sempre più sentita è l'esigenza di realizzare infrastrutture col concorso di capitale e di altri mezzi di proprietà privata. Proprio per questo, tuttavia, ne deriva un discorso critico verso l'auto-qualificazione della legge del 2001 in termini di "deroga": discorso favorevole, piuttosto, ad un'interpretazione non formalistica delle stesse norme disciplinanti il general contractor. Si sostiene, cioè, che le pubbliche amministrazioni possano procedere all'affidamento a contraente generale anche prevedendo, nei capitolati, prestazioni diverse, per eccesso o per difetto, da quelle normativamente previste, purchè non risulti snaturata la "funzione tipica" del contratto in commento.
I contratti per la realizzazione delle infrastrutture: in particolare, il cd. general contractor
MAGRI, Marco
2005
Abstract
Alla luce della recente legislazione italiana in materia di infrastrutture e di insediamenti produttivi di interesse nazionale (legge obiettivo, n. 443/2001), il lavoro esamina la figura giuridica del contraente generale (cd. "general contractor), introdotta appositamente dal legislatore del 2001 "in deroga" alle regole generali di stretta legalità degli affidamenti per la realizzazione di lavori pubblici. Viste le prestazioni del general contractor, dove prevale la libertà del "mezzo" e l'assunzione del "rischio" connesso all'esecuzione dell'opera, si evidenzia tuttavia come proprio questa nuova figura, il contraente generale - lungi dal rappresaentare un istituto di stretta pertinenza della materia "infastrutture" - possa essere vista come il segno di una tendenziale apertura della legislazione italiana a forme più flessibili di contrattazione, anche perchè sempre più sentita è l'esigenza di realizzare infrastrutture col concorso di capitale e di altri mezzi di proprietà privata. Proprio per questo, tuttavia, ne deriva un discorso critico verso l'auto-qualificazione della legge del 2001 in termini di "deroga": discorso favorevole, piuttosto, ad un'interpretazione non formalistica delle stesse norme disciplinanti il general contractor. Si sostiene, cioè, che le pubbliche amministrazioni possano procedere all'affidamento a contraente generale anche prevedendo, nei capitolati, prestazioni diverse, per eccesso o per difetto, da quelle normativamente previste, purchè non risulti snaturata la "funzione tipica" del contratto in commento.I documenti in SFERA sono protetti da copyright e tutti i diritti sono riservati, salvo diversa indicazione.