Art. 51, comma 1 - SOMMARIO: 1. La pluralità degli illeciti contemplati dall’art. 51, comma 1. — 2. Le diverse attività di gestione dei rifiuti menzionate dall’art. 51, comma 1, ed i relativi procedimenti amministrativi di controllo. — 2.1. La raccolta. — 2.2. Il trasporto. — 2.3. Lo smaltimento. — 2.4. Il recupero. — 2.5. L’eccezione al regime procedimentale previsto per lo smaltimento ed il recupero: il deposito temporaneo. — 2.6. Il commercio e l’intermediazione. — 3. L’individuazione delle attività di gestione illecita sanzionate dall’art. 51, comma 1. — 4. I soggetti attivi degli illeciti descritti dall’art. 51, comma 1. — 4.1. La rilevanza in sede penale della delega di funzioni con specifico riferimento alla normativa sui rifiuti. — 4.2. La delega di funzioni nell’ambito delle amministrazioni pubbliche. - 5. Il momento perfezionativo degli illeciti. — 6. L’oggetto materiale del reato. — 7. I provvedimenti abilitativi della pubblica amministrazione nella struttura della fattispecie incriminatrice. — 8. L’illegittimità dell’autorizzazione ed il sindacato del giudice penale. — 9. Il ricorso a speciali forme di gestione dei rifiuti: le ordinanze contingibili ed urgenti. — 10. Il sindacato del giudice penale sulle ordinanze contingibili ed urgenti. — 11. L’elemento soggettivo. — 12. Il concorso di persone nel reato. — 13. Il trattamento sanzionatorio. — 14. I rapporti con altre figure di reato. — 14.1. A) Gli illeciti contemplati dal d.lg. 27 gennaio 1992, n. 99, disciplinante l’utilizzo dei fanghi di depurazione in agricoltura. — 14.2. B) Gli illeciti di cui al d.lg. 27 gennaio 1992, n. 95, contenente norme relative all’eliminazione degli oli usati. — 14.3. C) Gli illeciti previsti dal d.lg. 152 del 1999 sull’inquinamento delle acque. — 14.4. D) La disciplina contenuta nel d.P.R. 24 maggio 1988, n. 203, sull’inquinamento atmosferico. — 14.5. E) Gli illeciti contemplati dal d.lg. 14 dicembre 1992, n. 508, concernente i rifiuti di origine animale. Art. 51, comma 2 - SOMMARIO: 1. Il soggetto attivo del reato. — 2. La condotta. — 2.1. L’abbandono. — 2.2. Il deposito incontrollato. In particolare: i rapporti con il deposito temporaneo. — 2.3. L’immissione nelle acque superficiali di rifiuti allo stato liquido. — 2.4. L’oggetto materiale. — 3. I rapporti tra l’illecito sanzionato dall’art. 51, comma 2, e l’inosservanza dell’obbligo di ripristino dello stato dei luoghi sanzionata dall’art. 50, comma 2. — 4. Il concorso di persone nel reato. — 5. L’ignoranza sulla qualifica soggettiva ed i rapporti con l’illecito di cui all’art. 50, comma 1.— 6. Il trattamento sanzionatorio. Art. 51, comma 3 - SOMMARIO. 1. La discarica abusiva come forma particolare di gestione illecita dei rifiuti. — 2. La nuova disciplina introdotta dal d.lg. 36 del 2003 in relazione alla domanda di autorizzazione alla discarica e le sanzioni ivi previste: rinvio. 3. La fattispecie contemplata dall’art. 51, comma 3: il soggetto attivo. — 4. La duplice forma di estrinsecazione della condotta: realizzazione e gestione di una discarica non autorizzata. — 4.1. Discarica abusiva e condotta omissiva. La responsabilità del proprietario dell’area. — 4.2. La natura istantanea o permanente dell’illecito. — 5. L’elemento soggettivo. — 6. Il concorso di persone nel reato. — 7. Il trattamento sanzionatorio. — 8. I rapporti con altri illeciti in materia di gestione dei rifiuti: rinvio. Art. 51, comma 4 - SOMMARIO: 1. Il soggetto attivo. — 2. La condotta. — 2.1. L’inosservanza delle prescrizioni contenute o richiamate nelle autorizzazioni. — 2.1.1. L’illegittimità delle prescrizioni contenute nell’autorizzazione: rilevanza in sede penale. — 2.1.2. La violazione delle prescrizioni contenute in ordinanze contingibili ed urgenti. — 2.2. L’inosservanza dei requisiti e condizioni richiesti dalle iscrizioni e comunicazioni. — 3. La modifica delle prescrizioni contenute o richiamate nelle autorizzazioni, dei requisiti e delle condizioni richiesti dalle iscrizioni o comunicazioni. — 4. L’elemento soggettivo. — 5. Il trattamento sanzionatorio. — 6. I rapporti con l’illecito di cui all’art. 52, comma 2: rinvio. Art. 51, comma 5 - SOMMARIO: 1. Il soggetto attivo. — 2. La condotta. — 3. L’obbligo di procedere alla separazione dei rifiuti miscelati in violazione del divieto sancito dall’art. 9. — 4. L’estensione della sanzione contemplata dall’art. 51, comma 5 alla violazione delle disposizioni contenute nell’art. 7, comma 4, d.lg. 36 del 2003. — 5. Trattamento sanzionatorio. - 6. Rapporti con altre figure di reato. Art. 51, comma 6 - SOMMARIO: 1. L’art. 51, comma 6, come norma sanzionatoria della disciplina in materia di deposito temporaneo di rifiuti sanitari pericolosi. — 2. La disciplina dettata dall’abrogato art. 45 d.lg. 22 del 1997. — 3. L’abrogazione dell’art. 45, d.lg. 22 del 1997 e la conseguente delegificazione della materia: problemi di legittimità costituzionale. - 4. La nuova disciplina introdotta dal d.P.R. 15 luglio 2003, n. 254. — 5. Il trattamento sanzionatorio dell’illecito contemplato dall’art. 51, comma 6. Art. 51, commi 6 bis, ter, quater, quinques - SOMMARIO: 1. Gli illeciti amministrativi contemplati dall’art. 51, commi 6 bis, 6 ter, 6 quinquies. — 2. L’ipotesi di cui al comma 6 bis. — 2.1. Il trattamento sanzionatorio e la competenza ad irrogare le sanzioni. — 3. L’illecito di cui al comma 6 ter.— 3.1. Il trattamento sanzionatorio e l’ipotesi attenuata di cui al comma 6 quater. — 4. L’illecito di cui al comma 6 quinques ed il relativo trattamento sanzionatorio.

Commento all'art. 51 d.lg. 22 del 1997

BERNASCONI, Costanza
2005

Abstract

Art. 51, comma 1 - SOMMARIO: 1. La pluralità degli illeciti contemplati dall’art. 51, comma 1. — 2. Le diverse attività di gestione dei rifiuti menzionate dall’art. 51, comma 1, ed i relativi procedimenti amministrativi di controllo. — 2.1. La raccolta. — 2.2. Il trasporto. — 2.3. Lo smaltimento. — 2.4. Il recupero. — 2.5. L’eccezione al regime procedimentale previsto per lo smaltimento ed il recupero: il deposito temporaneo. — 2.6. Il commercio e l’intermediazione. — 3. L’individuazione delle attività di gestione illecita sanzionate dall’art. 51, comma 1. — 4. I soggetti attivi degli illeciti descritti dall’art. 51, comma 1. — 4.1. La rilevanza in sede penale della delega di funzioni con specifico riferimento alla normativa sui rifiuti. — 4.2. La delega di funzioni nell’ambito delle amministrazioni pubbliche. - 5. Il momento perfezionativo degli illeciti. — 6. L’oggetto materiale del reato. — 7. I provvedimenti abilitativi della pubblica amministrazione nella struttura della fattispecie incriminatrice. — 8. L’illegittimità dell’autorizzazione ed il sindacato del giudice penale. — 9. Il ricorso a speciali forme di gestione dei rifiuti: le ordinanze contingibili ed urgenti. — 10. Il sindacato del giudice penale sulle ordinanze contingibili ed urgenti. — 11. L’elemento soggettivo. — 12. Il concorso di persone nel reato. — 13. Il trattamento sanzionatorio. — 14. I rapporti con altre figure di reato. — 14.1. A) Gli illeciti contemplati dal d.lg. 27 gennaio 1992, n. 99, disciplinante l’utilizzo dei fanghi di depurazione in agricoltura. — 14.2. B) Gli illeciti di cui al d.lg. 27 gennaio 1992, n. 95, contenente norme relative all’eliminazione degli oli usati. — 14.3. C) Gli illeciti previsti dal d.lg. 152 del 1999 sull’inquinamento delle acque. — 14.4. D) La disciplina contenuta nel d.P.R. 24 maggio 1988, n. 203, sull’inquinamento atmosferico. — 14.5. E) Gli illeciti contemplati dal d.lg. 14 dicembre 1992, n. 508, concernente i rifiuti di origine animale. Art. 51, comma 2 - SOMMARIO: 1. Il soggetto attivo del reato. — 2. La condotta. — 2.1. L’abbandono. — 2.2. Il deposito incontrollato. In particolare: i rapporti con il deposito temporaneo. — 2.3. L’immissione nelle acque superficiali di rifiuti allo stato liquido. — 2.4. L’oggetto materiale. — 3. I rapporti tra l’illecito sanzionato dall’art. 51, comma 2, e l’inosservanza dell’obbligo di ripristino dello stato dei luoghi sanzionata dall’art. 50, comma 2. — 4. Il concorso di persone nel reato. — 5. L’ignoranza sulla qualifica soggettiva ed i rapporti con l’illecito di cui all’art. 50, comma 1.— 6. Il trattamento sanzionatorio. Art. 51, comma 3 - SOMMARIO. 1. La discarica abusiva come forma particolare di gestione illecita dei rifiuti. — 2. La nuova disciplina introdotta dal d.lg. 36 del 2003 in relazione alla domanda di autorizzazione alla discarica e le sanzioni ivi previste: rinvio. 3. La fattispecie contemplata dall’art. 51, comma 3: il soggetto attivo. — 4. La duplice forma di estrinsecazione della condotta: realizzazione e gestione di una discarica non autorizzata. — 4.1. Discarica abusiva e condotta omissiva. La responsabilità del proprietario dell’area. — 4.2. La natura istantanea o permanente dell’illecito. — 5. L’elemento soggettivo. — 6. Il concorso di persone nel reato. — 7. Il trattamento sanzionatorio. — 8. I rapporti con altri illeciti in materia di gestione dei rifiuti: rinvio. Art. 51, comma 4 - SOMMARIO: 1. Il soggetto attivo. — 2. La condotta. — 2.1. L’inosservanza delle prescrizioni contenute o richiamate nelle autorizzazioni. — 2.1.1. L’illegittimità delle prescrizioni contenute nell’autorizzazione: rilevanza in sede penale. — 2.1.2. La violazione delle prescrizioni contenute in ordinanze contingibili ed urgenti. — 2.2. L’inosservanza dei requisiti e condizioni richiesti dalle iscrizioni e comunicazioni. — 3. La modifica delle prescrizioni contenute o richiamate nelle autorizzazioni, dei requisiti e delle condizioni richiesti dalle iscrizioni o comunicazioni. — 4. L’elemento soggettivo. — 5. Il trattamento sanzionatorio. — 6. I rapporti con l’illecito di cui all’art. 52, comma 2: rinvio. Art. 51, comma 5 - SOMMARIO: 1. Il soggetto attivo. — 2. La condotta. — 3. L’obbligo di procedere alla separazione dei rifiuti miscelati in violazione del divieto sancito dall’art. 9. — 4. L’estensione della sanzione contemplata dall’art. 51, comma 5 alla violazione delle disposizioni contenute nell’art. 7, comma 4, d.lg. 36 del 2003. — 5. Trattamento sanzionatorio. - 6. Rapporti con altre figure di reato. Art. 51, comma 6 - SOMMARIO: 1. L’art. 51, comma 6, come norma sanzionatoria della disciplina in materia di deposito temporaneo di rifiuti sanitari pericolosi. — 2. La disciplina dettata dall’abrogato art. 45 d.lg. 22 del 1997. — 3. L’abrogazione dell’art. 45, d.lg. 22 del 1997 e la conseguente delegificazione della materia: problemi di legittimità costituzionale. - 4. La nuova disciplina introdotta dal d.P.R. 15 luglio 2003, n. 254. — 5. Il trattamento sanzionatorio dell’illecito contemplato dall’art. 51, comma 6. Art. 51, commi 6 bis, ter, quater, quinques - SOMMARIO: 1. Gli illeciti amministrativi contemplati dall’art. 51, commi 6 bis, 6 ter, 6 quinquies. — 2. L’ipotesi di cui al comma 6 bis. — 2.1. Il trattamento sanzionatorio e la competenza ad irrogare le sanzioni. — 3. L’illecito di cui al comma 6 ter.— 3.1. Il trattamento sanzionatorio e l’ipotesi attenuata di cui al comma 6 quater. — 4. L’illecito di cui al comma 6 quinques ed il relativo trattamento sanzionatorio.
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