Nel testo si illustra come sia mutato nel corso del tempo l'inquadramento giurisprudenziale della fattispecie in cui un lavoratore dipendente sia reso temporaneamente inabile all'attività lavorativa, per un fatto illecito imputabile ad un terzo. Si è negato a lungo che il datore di lavoro, costretto a corrispondere comunque un'assistenza economica al proprio dipendente, potesse agire in giudizio contro il terzo autore dell'illecito per chiedere il ristoro patrimoniale del pregiudizio economico subito e, contestualmente, si riconosceva, al lavoratore, oltre al diritto alla retribuzione nel periodo di invalidità temporanea assoluta, anche il ristoro del lucro cessante, cioè del pregiudizio sofferto per non aver potuto lavorare per un determinato periodo di tempo. L'A. approfondisce, quindi, la svolta interpretativa che si è avuta a partire dalla sentenza della Cassazione n. 3507 del 1978, in cui, dopo aver constatato che sotto il profilo del lucro cessante non si produce nella sfera del lavoratore infortunato alcun mutamento pregiudizievole, si è riconosciuto che il vero danneggiato è il datore di lavoro. L'A. conclude con alcune considerazioni sulle possibili formule giuridiche in grado di fondare la pretesa del datore di lavoro.
Questione in materia di Responsabilità civile
THIENE, Arianna
2003
Abstract
Nel testo si illustra come sia mutato nel corso del tempo l'inquadramento giurisprudenziale della fattispecie in cui un lavoratore dipendente sia reso temporaneamente inabile all'attività lavorativa, per un fatto illecito imputabile ad un terzo. Si è negato a lungo che il datore di lavoro, costretto a corrispondere comunque un'assistenza economica al proprio dipendente, potesse agire in giudizio contro il terzo autore dell'illecito per chiedere il ristoro patrimoniale del pregiudizio economico subito e, contestualmente, si riconosceva, al lavoratore, oltre al diritto alla retribuzione nel periodo di invalidità temporanea assoluta, anche il ristoro del lucro cessante, cioè del pregiudizio sofferto per non aver potuto lavorare per un determinato periodo di tempo. L'A. approfondisce, quindi, la svolta interpretativa che si è avuta a partire dalla sentenza della Cassazione n. 3507 del 1978, in cui, dopo aver constatato che sotto il profilo del lucro cessante non si produce nella sfera del lavoratore infortunato alcun mutamento pregiudizievole, si è riconosciuto che il vero danneggiato è il datore di lavoro. L'A. conclude con alcune considerazioni sulle possibili formule giuridiche in grado di fondare la pretesa del datore di lavoro.I documenti in SFERA sono protetti da copyright e tutti i diritti sono riservati, salvo diversa indicazione.