In tema di misure di prevenzione reali, deve ritenersi applicabile alla confisca di cui all’art. 2-ter comma 3 della Legge 31 maggio 1965 n. 575 l’istituto della revoca ex art. 7 comma 2 L. 1423/1956, quando risulti accertata l’insussistenza ab origine dei presupposti per l’adozione del provvedimento di confisca.

Confisca

CALLEGARI, Silvia
2007

Abstract

In tema di misure di prevenzione reali, deve ritenersi applicabile alla confisca di cui all’art. 2-ter comma 3 della Legge 31 maggio 1965 n. 575 l’istituto della revoca ex art. 7 comma 2 L. 1423/1956, quando risulti accertata l’insussistenza ab origine dei presupposti per l’adozione del provvedimento di confisca.
2007
Misure di prevenzione reali - Confisca ex art. 2-ter; comma 3; legge n. 575 del 1965 - Insussistenza dei presupposti per l'adozione - Revocabilità ex art. 7; legge n. 1423 del 1956 - Ammissibilità
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