Un ricercatore che prepara una tesi di dottorato sulla base di un contratto di borsa di studio deve essere considerato lavoratore ai sensi dell’art. 39 del Trattato CE soltanto se esercita la sua attività per un determinato periodo di tempo sotto la direzione di un istituto, e se percepisce una retribuzione a titolo di controprestazione per tale attività. Spetta al giudice del rinvio procedere alle verifiche di fatto necessarie al fine di valutare se tali presupposti ricorrano nella causa di cui è investito. Un’associazione di diritto privato è tenuta a rispettare, nei confronti dei lavoratori, il divieto di discriminazione di cui all’art. 39 del Trattato CE. Compete al giudice del rinvio stabilire se, nella causa principale, si sia verificata una disparità di trattamento tra dottorandi nazionali e stranieri. Nel caso in cui il ricorrente fosse legittimato a far valere un danno provocato dalla discriminazione che avrebbe subito, spetterebbe al giudice del rinvio, alla luce della normativa nazionale vigente, valutare la natura del risarcimento al quale il ricorrente avrebbe diritto.

La nozione di lavoratore e l’efficacia dell’art. 39 Tce

BORELLI, Silvia
2009

Abstract

Un ricercatore che prepara una tesi di dottorato sulla base di un contratto di borsa di studio deve essere considerato lavoratore ai sensi dell’art. 39 del Trattato CE soltanto se esercita la sua attività per un determinato periodo di tempo sotto la direzione di un istituto, e se percepisce una retribuzione a titolo di controprestazione per tale attività. Spetta al giudice del rinvio procedere alle verifiche di fatto necessarie al fine di valutare se tali presupposti ricorrano nella causa di cui è investito. Un’associazione di diritto privato è tenuta a rispettare, nei confronti dei lavoratori, il divieto di discriminazione di cui all’art. 39 del Trattato CE. Compete al giudice del rinvio stabilire se, nella causa principale, si sia verificata una disparità di trattamento tra dottorandi nazionali e stranieri. Nel caso in cui il ricorrente fosse legittimato a far valere un danno provocato dalla discriminazione che avrebbe subito, spetterebbe al giudice del rinvio, alla luce della normativa nazionale vigente, valutare la natura del risarcimento al quale il ricorrente avrebbe diritto.
2009
Borelli, Silvia
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