La nota ripercorre il principio affermato dalla Corte in sentenza. In particolare i giudici di legittimità hanno affermato che non è configurabile una responsabilità omissiva colposa a carico del medico di famiglia che, dopo aver visitato nel proprio ambulatorio un paziente che presenti i sintomi di un infarto ed avergli suggerito l’immediato ricovero in ospedale, non si attivi, a seguito del rifiuto di quest’ultimo, chiamando l’ambulanza o accompagnando il paziente in ospedale. Nel caso in cui vi sia il rischio che la malattia degeneri in un evento grave, infatti, il medico ha sicuramente l’obbligo di esporre chiaramente il rischio per il paziente e di suggerire il ricovero, mentre non è ravvisabile alcun obbligo di imposizione delle cure. Inoltre ad avviso della Corte non è ravvisabile alcun profilo di negligenza nella condotta del medico che non acquisisce il dissenso scritto del paziente alle cure, in quanto la previsione del consenso/dissenso scritto nel Codice di deontologia medica non è norma cogente, avendo la mera finalità di responsabilizzare il medico. Ne consegue che il dissenso scritto può tutt’al più costituire un mezzo di prova per il medico, per dimostrare che l’invito all’effettuazione dei trattamenti sanitari è stato formulato.

Colpa medica

PALMA, Alessandra
2006

Abstract

La nota ripercorre il principio affermato dalla Corte in sentenza. In particolare i giudici di legittimità hanno affermato che non è configurabile una responsabilità omissiva colposa a carico del medico di famiglia che, dopo aver visitato nel proprio ambulatorio un paziente che presenti i sintomi di un infarto ed avergli suggerito l’immediato ricovero in ospedale, non si attivi, a seguito del rifiuto di quest’ultimo, chiamando l’ambulanza o accompagnando il paziente in ospedale. Nel caso in cui vi sia il rischio che la malattia degeneri in un evento grave, infatti, il medico ha sicuramente l’obbligo di esporre chiaramente il rischio per il paziente e di suggerire il ricovero, mentre non è ravvisabile alcun obbligo di imposizione delle cure. Inoltre ad avviso della Corte non è ravvisabile alcun profilo di negligenza nella condotta del medico che non acquisisce il dissenso scritto del paziente alle cure, in quanto la previsione del consenso/dissenso scritto nel Codice di deontologia medica non è norma cogente, avendo la mera finalità di responsabilizzare il medico. Ne consegue che il dissenso scritto può tutt’al più costituire un mezzo di prova per il medico, per dimostrare che l’invito all’effettuazione dei trattamenti sanitari è stato formulato.
2006
attività medica; responsabilità colposa; consenso
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