L'autore commenta una pronuncia con cui la Corte di cassazione chiarisce che il motivo illecito rileva come causa di nullità del negozio ai sensi dell’art. 1418 c.c. anche negli atti unilaterali, purché il motivo illecito e determinante risulti riconoscibile (nel caso di specie l’atto unilaterale consiste nel recesso ad nutum previsto da un contratto di agenzia). La Cassazione afferma inoltre che le norme a tutela delle libertà sindacali operano non solo con riguardo al lavoro subordinato, ma anche a tutela di tutti coloro che svolgono attività lavorativa, sebbene in forma parasubordinata o autonoma.

CONTRATTO DI AGENZIA E COMPORTAMENTO ATISINDACALE

BONFANTI, Felice Andrea
2006

Abstract

L'autore commenta una pronuncia con cui la Corte di cassazione chiarisce che il motivo illecito rileva come causa di nullità del negozio ai sensi dell’art. 1418 c.c. anche negli atti unilaterali, purché il motivo illecito e determinante risulti riconoscibile (nel caso di specie l’atto unilaterale consiste nel recesso ad nutum previsto da un contratto di agenzia). La Cassazione afferma inoltre che le norme a tutela delle libertà sindacali operano non solo con riguardo al lavoro subordinato, ma anche a tutela di tutti coloro che svolgono attività lavorativa, sebbene in forma parasubordinata o autonoma.
2006
Recesso; Atto unilaterale; Motivo illecito; Nullità; Contratto di agenzia; Comportamento antisindacale; Attività lavorativa autonoma; Tutela attività lavorativa subordinata
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