L'Autore analizza un'ordinanza con cui la Corte di cassazione chiarisce che, ai sensi dell’art. 23, Reg. n. 44/2001 CE, il requisito della forma scritta imposto per la clausola di proroga convenzionale della giurisdizione a favore del giudice di uno Stato membro si intende rispettato allorché il contratto sia sottoscritto da entrambe le parti e contenga un richiamo espresso a detta clausola, pur non essendo necessaria la specifica approvazione per iscritto di cui all’art. 1341, c. 2, c.c.: a tal fine non è sufficiente l’adesione tacitamente manifestata dal compratore che, dopo aver ricevuto una fattura emessa dal venditore recante sul retro la riproduzione della clausola di proroga, si limiti ad eseguire di fatto il pagamento del prezzo. In forza dell’art. 5, n. 1, lett. b), Reg. n. 44/2001 CE, ai fini dell’individuazione del giudice competente in ordine alla domanda di adempimento rileva, per tutte le obbligazioni derivanti dal contratto di compravendita, il luogo in cui i beni sono stati o avrebbero dovuto essere consegnati; ai sensi dell’art. 31 della Convenzione di Vienna del 1980 tale luogo, qualora il contratto di vendita implichi il trasporto di beni, ed in mancanza di una diversa volontà delle parti, è quello in cui il venditore ha rimesso i beni al primo vettore per la consegna al compratore.

Vendita internazionale di beni mobili - Competenza giurisdizionale, Nota a Cassazione civile, sezioni unite, ordinanza 27 settembre 2006, n. 20887

DE FRANCESCHI, Alberto
2007

Abstract

L'Autore analizza un'ordinanza con cui la Corte di cassazione chiarisce che, ai sensi dell’art. 23, Reg. n. 44/2001 CE, il requisito della forma scritta imposto per la clausola di proroga convenzionale della giurisdizione a favore del giudice di uno Stato membro si intende rispettato allorché il contratto sia sottoscritto da entrambe le parti e contenga un richiamo espresso a detta clausola, pur non essendo necessaria la specifica approvazione per iscritto di cui all’art. 1341, c. 2, c.c.: a tal fine non è sufficiente l’adesione tacitamente manifestata dal compratore che, dopo aver ricevuto una fattura emessa dal venditore recante sul retro la riproduzione della clausola di proroga, si limiti ad eseguire di fatto il pagamento del prezzo. In forza dell’art. 5, n. 1, lett. b), Reg. n. 44/2001 CE, ai fini dell’individuazione del giudice competente in ordine alla domanda di adempimento rileva, per tutte le obbligazioni derivanti dal contratto di compravendita, il luogo in cui i beni sono stati o avrebbero dovuto essere consegnati; ai sensi dell’art. 31 della Convenzione di Vienna del 1980 tale luogo, qualora il contratto di vendita implichi il trasporto di beni, ed in mancanza di una diversa volontà delle parti, è quello in cui il venditore ha rimesso i beni al primo vettore per la consegna al compratore.
2007
Regolamento 44 2001 CE; Clausola di proroga della giurisdizione; Condizioni generali di contratto; Accettazione tacita della proroga; Foro speciale della materia contrattuale; Luogo di consegna dei beni compravenduti
File in questo prodotto:
Non ci sono file associati a questo prodotto.

I documenti in SFERA sono protetti da copyright e tutti i diritti sono riservati, salvo diversa indicazione.

Utilizza questo identificativo per citare o creare un link a questo documento: https://hdl.handle.net/11392/520586
 Attenzione

Attenzione! I dati visualizzati non sono stati sottoposti a validazione da parte dell'ateneo

Citazioni
  • ???jsp.display-item.citation.pmc??? ND
  • Scopus ND
  • ???jsp.display-item.citation.isi??? ND
social impact