In mancanza di appositi meccanismi predisposti dall’ordinamento processuale, per intaccare gli esiti di un procedimento giudicato «iniquo» dalla Corte europea stanno prendendo corpo due alternative: quella della revisione (art. 630 c.p.p.) e quella dell’incidente di esecuzione (art. 670 c.p.p.). Sebbene nel "caso Dorigo" ambedue i percorsi siano risultati in qualche modo fruttuosi, nessuno di essi, per differenti ragioni, sembra posare su basi convincenti. Difatti, allorquando ci si muova nell’ambito dei rimedi contro il giudicato – terreno straordinario per antonomasia – affidare all’impulso creativo della giurisprudenza il compito di supplire alle inerzie del Parlamento può risultare azzardato. Si corre il rischio di provocare strappi nel sistema o d’introdurvi incongruenze e discrasie, evitabili solo con un compiuto intervento riformatore; ma soprattutto c’è il pericolo che il diritto vivente sottragga al legislatore delicate scelte di politica processuale, come quelle relative al grado di tenuta del giudicato rispetto al verificarsi di errori procedurali o di mutamenti normativi.

I rimedi contro il giudicato tra vizi procedurali e vizi “normativi”

CARNEVALE, Stefania
2007

Abstract

In mancanza di appositi meccanismi predisposti dall’ordinamento processuale, per intaccare gli esiti di un procedimento giudicato «iniquo» dalla Corte europea stanno prendendo corpo due alternative: quella della revisione (art. 630 c.p.p.) e quella dell’incidente di esecuzione (art. 670 c.p.p.). Sebbene nel "caso Dorigo" ambedue i percorsi siano risultati in qualche modo fruttuosi, nessuno di essi, per differenti ragioni, sembra posare su basi convincenti. Difatti, allorquando ci si muova nell’ambito dei rimedi contro il giudicato – terreno straordinario per antonomasia – affidare all’impulso creativo della giurisprudenza il compito di supplire alle inerzie del Parlamento può risultare azzardato. Si corre il rischio di provocare strappi nel sistema o d’introdurvi incongruenze e discrasie, evitabili solo con un compiuto intervento riformatore; ma soprattutto c’è il pericolo che il diritto vivente sottragga al legislatore delicate scelte di politica processuale, come quelle relative al grado di tenuta del giudicato rispetto al verificarsi di errori procedurali o di mutamenti normativi.
2007
9788834877128
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