La questione affrontata nel presente lavoro riguarda la compatibilità di un modello strutturale di fondazione caratterizzato dal prevalere dell'elemento personale rispetto a quello patrimoniale e da un distacco più attenuato del fondatore nei confronti dell'ente, con il complesso di norme che disciplinano l'istituto. L'A. spiega come si sia evoluto l'istituto della fondazione, avvicinandosi a quello dell'associazione e dando vita ad un nuovo schema, denominato fondazione di partecipazione. L'A. richiama, quindi, l'opinione prevalente che ammette fondazioni dotate di un consiglio di amministrazione con ampi poteri decisori, anche munite di un organo a struttura assembleare, a patto che siano fatte salve la definitività e la stabilità della destinazione del patrimonio ad uno scopo statutariamente determinato e immodificabile. L'A. conclude prendendo in considerazione l'ipotesi in cui, invece, si sia in presenza di fondazioni in cui lo statuto consenta ai fondatori o al consiglio di amministrazione o all'assemblea dei soci di modificare l'oggetto sociale.

Fondazioni

VIGLIONE, Raffaele
2003

Abstract

La questione affrontata nel presente lavoro riguarda la compatibilità di un modello strutturale di fondazione caratterizzato dal prevalere dell'elemento personale rispetto a quello patrimoniale e da un distacco più attenuato del fondatore nei confronti dell'ente, con il complesso di norme che disciplinano l'istituto. L'A. spiega come si sia evoluto l'istituto della fondazione, avvicinandosi a quello dell'associazione e dando vita ad un nuovo schema, denominato fondazione di partecipazione. L'A. richiama, quindi, l'opinione prevalente che ammette fondazioni dotate di un consiglio di amministrazione con ampi poteri decisori, anche munite di un organo a struttura assembleare, a patto che siano fatte salve la definitività e la stabilità della destinazione del patrimonio ad uno scopo statutariamente determinato e immodificabile. L'A. conclude prendendo in considerazione l'ipotesi in cui, invece, si sia in presenza di fondazioni in cui lo statuto consenta ai fondatori o al consiglio di amministrazione o all'assemblea dei soci di modificare l'oggetto sociale.
2003
Viglione, Raffaele
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