Le questioni affrontate dalla sentenza in esame sono due. La prima riguarda l’ipotesi in cui si verifichi, con riguardo all’amministratore con rappresentanza di s.p.a., una dissociazione tra l’ampiezza del potere rappresentativo, che è generale per espressa disposizione di legge, e quella del potere di gestione, di cui egli sia eventualmente in tutto o in parte privo. Ci si chiede se il fatto che un amministratore con rappresentanza stipuli un contratto senza avere il potere di deciderne la stipulazione e in assenza di una deliberazione dell’organo dotato di tale potere sia rilevante nei confronti dei terzi, cioè ad essi opponibile. La sentenza in commento, conformandosi alla giurisprudenza e alla dottrina largamente prevalenti, risponde affermativamente. La seconda questione concerne l’individuazione della disciplina applicabile al contratto stipulato da un amministratore con rappresentanza di una s.p.a. in nome e per conto della società e in conflitto di interessi con essa. In particolare ci si chiede se debba trovare applicazione l’art. 1394 c.c., collocato all’interno della disciplina generale della rappresentanza, ovvero l’art. 2391 c.c., inserito tra le norme che regolano l’amministrazione delle s.p.a. La sentenza in commento da un lato afferma che l’art. 2391 viene in rilievo soltanto quando la deliberazione sia stata assunta dal consiglio di amministrazione, e non invece quando essa sia stata presa dal singolo amministratore, dall’altro esclude l’esistenza di ostacoli concettuali che si frappongano all’applicazione dell’art. 1394 alla rappresentanza delle s.p.a. Ciò premesso, la Suprema Corte conclude nel senso che si applicherà l'art. 2391 o l'art. 1394 a seconda che il conflitto di interessi riguardi un contratto (o, più correttamente, gli elementi di un contratto) deliberato dal consiglio ovvero dal singolo amministratore. Ci si chiede infine se l’opponibilità del conflitto di interessi ai terzi debba essere regolata dall’art. 2384, 2° co., c.c. e dunque condizionata alla dimostrazione dell’agire intenzionale del terzo a danno della società. La sentenza in commento risponde negativamente, muovendo dalla considerazione che il conflitto di interessi costituisce una limitazione legale, e non convenzionale, del potere rappresentativo. La risposta negativa appare corretta, ma si giustifica perché il conflitto di interessi non costituisce un limite al potere rappresentativo, né legale né convenzionale, e perché la sua opponibilità ai terzi trova una specifica disciplina sia nell’art. 1394 che nell’art. 2391 c.c.

Amministratore di s.p.a.: dissociazione tra potere gestorio e rappresentativo, conflitto di interessi (nota a Cass., sez. I, 26 gennaio 2006, n. 1525)

FEDE, Alessandro
2007

Abstract

Le questioni affrontate dalla sentenza in esame sono due. La prima riguarda l’ipotesi in cui si verifichi, con riguardo all’amministratore con rappresentanza di s.p.a., una dissociazione tra l’ampiezza del potere rappresentativo, che è generale per espressa disposizione di legge, e quella del potere di gestione, di cui egli sia eventualmente in tutto o in parte privo. Ci si chiede se il fatto che un amministratore con rappresentanza stipuli un contratto senza avere il potere di deciderne la stipulazione e in assenza di una deliberazione dell’organo dotato di tale potere sia rilevante nei confronti dei terzi, cioè ad essi opponibile. La sentenza in commento, conformandosi alla giurisprudenza e alla dottrina largamente prevalenti, risponde affermativamente. La seconda questione concerne l’individuazione della disciplina applicabile al contratto stipulato da un amministratore con rappresentanza di una s.p.a. in nome e per conto della società e in conflitto di interessi con essa. In particolare ci si chiede se debba trovare applicazione l’art. 1394 c.c., collocato all’interno della disciplina generale della rappresentanza, ovvero l’art. 2391 c.c., inserito tra le norme che regolano l’amministrazione delle s.p.a. La sentenza in commento da un lato afferma che l’art. 2391 viene in rilievo soltanto quando la deliberazione sia stata assunta dal consiglio di amministrazione, e non invece quando essa sia stata presa dal singolo amministratore, dall’altro esclude l’esistenza di ostacoli concettuali che si frappongano all’applicazione dell’art. 1394 alla rappresentanza delle s.p.a. Ciò premesso, la Suprema Corte conclude nel senso che si applicherà l'art. 2391 o l'art. 1394 a seconda che il conflitto di interessi riguardi un contratto (o, più correttamente, gli elementi di un contratto) deliberato dal consiglio ovvero dal singolo amministratore. Ci si chiede infine se l’opponibilità del conflitto di interessi ai terzi debba essere regolata dall’art. 2384, 2° co., c.c. e dunque condizionata alla dimostrazione dell’agire intenzionale del terzo a danno della società. La sentenza in commento risponde negativamente, muovendo dalla considerazione che il conflitto di interessi costituisce una limitazione legale, e non convenzionale, del potere rappresentativo. La risposta negativa appare corretta, ma si giustifica perché il conflitto di interessi non costituisce un limite al potere rappresentativo, né legale né convenzionale, e perché la sua opponibilità ai terzi trova una specifica disciplina sia nell’art. 1394 che nell’art. 2391 c.c.
2007
società per azioni; amministratore con rappresentanza; dissociazione tra potere gestorio e potere rappresentativo; opponibilità ai terzi; conflitto di interessi; disciplina
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Utilizza questo identificativo per citare o creare un link a questo documento: https://hdl.handle.net/11392/520212
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