L’ indagine si propone di ricostruire la natura ed i caratteri delle fattispecie traslative per effetto delle quali un credito, ab origine unico, viene frazionato in due o più diritti. La possibilità di frazionare una pretesa creditoria in un momento successivo al sorgere del rapporto obbligatorio è certamente ammessa nel nostro ordinamento, nel quale non mancano disposizioni di legge che espressamente contemplano tale eventualità; ma i dati normativi selezionati - anche alla stregua delle soluzioni esegetiche formulate in letteratura - non forniscono elementi idonei per individuazione i presupposti di efficacia dell’atto con cui si trasferisce una frazione del credito. La necessità di procedere ad una attenta riflessione in merito trae origine dalla circostanza che, a differenza di quanto avviene nell’ipotesi di trasferimento dell’intero credito, la vicenda traslativa parziale provoca, nel lato attivo del rapporto obbligatorio, un mutamento che, lungi dall’esaurirsi in una mera sostituzione del titolare del diritto, determina altresì l’ingresso di un nuovo soggetto a fianco del creditore originario, ovvero di più soggetti in luogo dell’unico creditore iniziale. A ciò deve aggiungersi che la sopravvenuta pluralità dei destinatari dell’adempimento si riflette, inevitabilmente, anche sulle modalità oggettive di esecuzione della prestazione, ossia sulla unitarietà, originariamente pattuita, dell’adempimento, in quanto a seguito della scissione nella titolarità del diritto sorge il correlativo obbligo, in capo al debitore, di eseguire altrettanti adempimenti, ciascuno dei quali avrà ad oggetto una parte della prestazione, corrispondente al quantum di credito spettante ai singoli creditori. Selezionati gli strumenti idonei a determinare un frazionamento volontario del credito, ed individuati i rispettivi presupposti oggettivi e soggettivi di efficacia, ci siamo posti l’ulteriore problema di verificare la struttura dell’obbligazione conseguente alla sopravvenuta pluralità di soggetti nel lato attivo del rapporto obbligatorio. L’opportunità e l’attualità di una riflessione in materia nei termini qui suggeriti sembrano trovare ulteriore conferma nella circostanza che la vicenda traslativa parziale del credito è stata fatta oggetto di apposite disposizioni, di tenore non sempre collimante, anche nei Principi Unidroit dei contratti commerciali internazionali (2004) (art. 9.1.4), nei Principles of European Contract Law (art. 11:103), nonché nell’Avant-projet del Code européen des contrats, elaborato dall’Accademia dei giusprivatisti europei di Pavia (artt. 121 e 123), ed è stata altresì contemplata dagli artt. 2 e 17 della United Nations Convention on the Assignment of Receivables in International Trade (2001), elaborata dall’Uncitral.

Frazionamento volontario del credito e obbligazione plurisoggettiva

FINESSI, Arianna
2007

Abstract

L’ indagine si propone di ricostruire la natura ed i caratteri delle fattispecie traslative per effetto delle quali un credito, ab origine unico, viene frazionato in due o più diritti. La possibilità di frazionare una pretesa creditoria in un momento successivo al sorgere del rapporto obbligatorio è certamente ammessa nel nostro ordinamento, nel quale non mancano disposizioni di legge che espressamente contemplano tale eventualità; ma i dati normativi selezionati - anche alla stregua delle soluzioni esegetiche formulate in letteratura - non forniscono elementi idonei per individuazione i presupposti di efficacia dell’atto con cui si trasferisce una frazione del credito. La necessità di procedere ad una attenta riflessione in merito trae origine dalla circostanza che, a differenza di quanto avviene nell’ipotesi di trasferimento dell’intero credito, la vicenda traslativa parziale provoca, nel lato attivo del rapporto obbligatorio, un mutamento che, lungi dall’esaurirsi in una mera sostituzione del titolare del diritto, determina altresì l’ingresso di un nuovo soggetto a fianco del creditore originario, ovvero di più soggetti in luogo dell’unico creditore iniziale. A ciò deve aggiungersi che la sopravvenuta pluralità dei destinatari dell’adempimento si riflette, inevitabilmente, anche sulle modalità oggettive di esecuzione della prestazione, ossia sulla unitarietà, originariamente pattuita, dell’adempimento, in quanto a seguito della scissione nella titolarità del diritto sorge il correlativo obbligo, in capo al debitore, di eseguire altrettanti adempimenti, ciascuno dei quali avrà ad oggetto una parte della prestazione, corrispondente al quantum di credito spettante ai singoli creditori. Selezionati gli strumenti idonei a determinare un frazionamento volontario del credito, ed individuati i rispettivi presupposti oggettivi e soggettivi di efficacia, ci siamo posti l’ulteriore problema di verificare la struttura dell’obbligazione conseguente alla sopravvenuta pluralità di soggetti nel lato attivo del rapporto obbligatorio. L’opportunità e l’attualità di una riflessione in materia nei termini qui suggeriti sembrano trovare ulteriore conferma nella circostanza che la vicenda traslativa parziale del credito è stata fatta oggetto di apposite disposizioni, di tenore non sempre collimante, anche nei Principi Unidroit dei contratti commerciali internazionali (2004) (art. 9.1.4), nei Principles of European Contract Law (art. 11:103), nonché nell’Avant-projet del Code européen des contrats, elaborato dall’Accademia dei giusprivatisti europei di Pavia (artt. 121 e 123), ed è stata altresì contemplata dagli artt. 2 e 17 della United Nations Convention on the Assignment of Receivables in International Trade (2001), elaborata dall’Uncitral.
2007
8814136815
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