SOMMARIO: Art. 256, comma 1 - 1. La pluralità degli illeciti contemplati dall’art. 256, comma 1. — 2. Le diverse attività di gestione dei rifiuti menzionate dall’art. 256, comma 1, ed i relativi procedimenti amministrativi di controllo. — 2.1. La raccolta e il trasporto. — 2.2. Lo smaltimento e il recupero. — 2.3. L’eccezione al regime procedimentale previsto per lo smaltimento ed il recupero: il deposito temporaneo. — 2.4. Il commercio e l’intermediazione. — 3. L’individuazione delle attività di gestione illecita sanzionate dall’art. 256, comma 1. — 4. I soggetti attivi degli illeciti descritti dall’art. 256, comma 1. — 4.1. La rilevanza in sede penale della delega di funzioni con specifico riferimento alla normativa sui rifiuti. — 4.2. La delega di funzioni nell’ambito delle amministrazioni pubbliche.  5. Il momento perfezionativo degli illeciti. — 6. L’oggetto materiale del reato. — 7. I provvedimenti abilitativi della pubblica amministrazione nella struttura della fattispecie incriminatrice. — 8. L’illegittimità dell’autorizzazione ed il sindacato del giudice penale. — 9. Il ricorso a speciali forme di gestione dei rifiuti: le ordinanze contingibili ed urgenti. — 10. Il sindacato del giudice penale sulle ordinanze contingibili ed urgenti. — 11. L’elemento soggettivo. — 12. Il concorso di persone nel reato. — 13. Il trattamento sanzionatorio. SOMMARIO: Art. 256, comma 2 - 1. Il soggetto attivo del reato. – 2. La condotta. – 2.1. L’abbandono. – 2.2. Il deposito incontrollato. In particolare: i rapporti con il deposito temporaneo. – 2.3. L’immissione nelle acque superficiali di rifiuti allo stato liquido. – 2.4. L’oggetto materiale. – 3. I rapporti tra l’illecito sanzionato dall’art. 256, comma 2, e l’inosservanza dell’obbligo di ripristino dello stato dei luoghi sanzionata dall’art. 255, comma 2. – 4. Il concorso di persone nel reato. – 5. L’ignoranza sulla qualifica soggettiva ed i rapporti con l’illecito di cui all’art. 256, comma 1.– 6. Il trattamento sanzionatorio. SOMMARIO: Art. 256, comma 3 - 1. La discarica abusiva come forma particolare di gestione illecita dei rifiuti. – 2. La disciplina introdotta dal d.lg. 36 del 2003 in relazione alla domanda di autorizzazione alla discarica e le sanzioni ivi previste: rinvio. – 3. La fattispecie contemplata dall’art. 256, comma 3: il soggetto attivo. – 4. La duplice forma di estrinsecazione della condotta: realizzazione e gestione di una discarica non autorizzata. – 4.1. Discarica abusiva e condotta omissiva. La responsabilità del proprietario dell’area. – 4.2. La natura istantanea o permanente dell’illecito. – 5. L’elemento soggettivo. – 6. Il concorso di persone nel reato. – 7. Il trattamento sanzionatorio. – 8. I rapporti con altri illeciti in materia di gestione dei rifiuti: rinvio. SOMMARIO: Art. 256, comma 4- 1. Il soggetto attivo. – 2. La condotta. – 2.1. L’inosservanza delle prescrizioni contenute o richiamate nelle autorizzazioni. – 2.1.1. L’illegittimità delle prescrizioni contenute nell’autorizzazione: rilevanza in sede penale. – 2.1.2. La violazione delle prescrizioni contenute in ordinanze contingibili ed urgenti. – 2.2. La carenza dei requisiti e condizioni richiesti dalle iscrizioni e comunicazioni. – 3. La modifica delle prescrizioni contenute o richiamate nelle autorizzazioni, dei requisiti e delle condizioni richiesti dalle iscrizioni o comunicazioni. – 4. L’elemento soggettivo. – 5. Il trattamento sanzionatorio. – 6. I rapporti con l’illecito di cui all’art. 258, comma 2: rinvio. SOMMARIO: Art. 256, comma 5 - 1. Il soggetto attivo. – 2. La condotta. – 3. L’obbligo di procedere alla separazione dei rifiuti miscelati in violazione del divieto sancito dall’art. 187. – 4. L’estensione della sanzione contemplata dall’art. 256, comma 5 alla violazione delle disposizioni contenute nell’art. 7, comma 4, d.lg. 36 del 2003. – 5. Il trattamento sanzionatorio. – 6. Rapporti con altre figure di reato. SOMMARIO: Art. 256, comma 6 - 1. L’art. 256, comma 6, come norma sanzionatoria della disciplina in materia di deposito temporaneo di rifiuti sanitari pericolosi. – 2. La disciplina dettata dall’abrogato art. 45 d.lg. 22 del 1997. – 3. L’abrogazione dell’art. 45 d.lg. 22 del 1997 e la conseguente delegificazione della materia: problemi di legittimità costituzionale. – 4. La nuova disciplina introdotta dal d.P.R. 15 luglio 2003, n. 254. – 5. Il trattamento sanzionatorio dell’illecito contemplato dall’art. 256, comma 6. SOMMARIO: Art. 256, commi 7, 8, 9 - 1. Gli illeciti amministrativi contemplati dall’art. 256, commi 7, 8, 9. – 2. L’ipotesi di cui al comma 7. – 2.1. Il trattamento sanzionatorio e la competenza ad irrogare le sanzioni. – 3. L’illecito di cui al comma 8. 4. L’ipotesi attenuata di cui al comma 9.

Commento all'art. 256 d.lg. 152 del 2006

BERNASCONI, Costanza
2007

Abstract

SOMMARIO: Art. 256, comma 1 - 1. La pluralità degli illeciti contemplati dall’art. 256, comma 1. — 2. Le diverse attività di gestione dei rifiuti menzionate dall’art. 256, comma 1, ed i relativi procedimenti amministrativi di controllo. — 2.1. La raccolta e il trasporto. — 2.2. Lo smaltimento e il recupero. — 2.3. L’eccezione al regime procedimentale previsto per lo smaltimento ed il recupero: il deposito temporaneo. — 2.4. Il commercio e l’intermediazione. — 3. L’individuazione delle attività di gestione illecita sanzionate dall’art. 256, comma 1. — 4. I soggetti attivi degli illeciti descritti dall’art. 256, comma 1. — 4.1. La rilevanza in sede penale della delega di funzioni con specifico riferimento alla normativa sui rifiuti. — 4.2. La delega di funzioni nell’ambito delle amministrazioni pubbliche.  5. Il momento perfezionativo degli illeciti. — 6. L’oggetto materiale del reato. — 7. I provvedimenti abilitativi della pubblica amministrazione nella struttura della fattispecie incriminatrice. — 8. L’illegittimità dell’autorizzazione ed il sindacato del giudice penale. — 9. Il ricorso a speciali forme di gestione dei rifiuti: le ordinanze contingibili ed urgenti. — 10. Il sindacato del giudice penale sulle ordinanze contingibili ed urgenti. — 11. L’elemento soggettivo. — 12. Il concorso di persone nel reato. — 13. Il trattamento sanzionatorio. SOMMARIO: Art. 256, comma 2 - 1. Il soggetto attivo del reato. – 2. La condotta. – 2.1. L’abbandono. – 2.2. Il deposito incontrollato. In particolare: i rapporti con il deposito temporaneo. – 2.3. L’immissione nelle acque superficiali di rifiuti allo stato liquido. – 2.4. L’oggetto materiale. – 3. I rapporti tra l’illecito sanzionato dall’art. 256, comma 2, e l’inosservanza dell’obbligo di ripristino dello stato dei luoghi sanzionata dall’art. 255, comma 2. – 4. Il concorso di persone nel reato. – 5. L’ignoranza sulla qualifica soggettiva ed i rapporti con l’illecito di cui all’art. 256, comma 1.– 6. Il trattamento sanzionatorio. SOMMARIO: Art. 256, comma 3 - 1. La discarica abusiva come forma particolare di gestione illecita dei rifiuti. – 2. La disciplina introdotta dal d.lg. 36 del 2003 in relazione alla domanda di autorizzazione alla discarica e le sanzioni ivi previste: rinvio. – 3. La fattispecie contemplata dall’art. 256, comma 3: il soggetto attivo. – 4. La duplice forma di estrinsecazione della condotta: realizzazione e gestione di una discarica non autorizzata. – 4.1. Discarica abusiva e condotta omissiva. La responsabilità del proprietario dell’area. – 4.2. La natura istantanea o permanente dell’illecito. – 5. L’elemento soggettivo. – 6. Il concorso di persone nel reato. – 7. Il trattamento sanzionatorio. – 8. I rapporti con altri illeciti in materia di gestione dei rifiuti: rinvio. SOMMARIO: Art. 256, comma 4- 1. Il soggetto attivo. – 2. La condotta. – 2.1. L’inosservanza delle prescrizioni contenute o richiamate nelle autorizzazioni. – 2.1.1. L’illegittimità delle prescrizioni contenute nell’autorizzazione: rilevanza in sede penale. – 2.1.2. La violazione delle prescrizioni contenute in ordinanze contingibili ed urgenti. – 2.2. La carenza dei requisiti e condizioni richiesti dalle iscrizioni e comunicazioni. – 3. La modifica delle prescrizioni contenute o richiamate nelle autorizzazioni, dei requisiti e delle condizioni richiesti dalle iscrizioni o comunicazioni. – 4. L’elemento soggettivo. – 5. Il trattamento sanzionatorio. – 6. I rapporti con l’illecito di cui all’art. 258, comma 2: rinvio. SOMMARIO: Art. 256, comma 5 - 1. Il soggetto attivo. – 2. La condotta. – 3. L’obbligo di procedere alla separazione dei rifiuti miscelati in violazione del divieto sancito dall’art. 187. – 4. L’estensione della sanzione contemplata dall’art. 256, comma 5 alla violazione delle disposizioni contenute nell’art. 7, comma 4, d.lg. 36 del 2003. – 5. Il trattamento sanzionatorio. – 6. Rapporti con altre figure di reato. SOMMARIO: Art. 256, comma 6 - 1. L’art. 256, comma 6, come norma sanzionatoria della disciplina in materia di deposito temporaneo di rifiuti sanitari pericolosi. – 2. La disciplina dettata dall’abrogato art. 45 d.lg. 22 del 1997. – 3. L’abrogazione dell’art. 45 d.lg. 22 del 1997 e la conseguente delegificazione della materia: problemi di legittimità costituzionale. – 4. La nuova disciplina introdotta dal d.P.R. 15 luglio 2003, n. 254. – 5. Il trattamento sanzionatorio dell’illecito contemplato dall’art. 256, comma 6. SOMMARIO: Art. 256, commi 7, 8, 9 - 1. Gli illeciti amministrativi contemplati dall’art. 256, commi 7, 8, 9. – 2. L’ipotesi di cui al comma 7. – 2.1. Il trattamento sanzionatorio e la competenza ad irrogare le sanzioni. – 3. L’illecito di cui al comma 8. 4. L’ipotesi attenuata di cui al comma 9.
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