Sulla scorta dei principi che regolano il processo penale viene criticata la tesi del giudice – poi respinta pure dalla Corte costituzionale con l’ordinanza che si annota – che sottoponeva alla Consulta questione di legittimità dell’art. 291 c.p.p., nella parte in cui ammette il pubblico ministero ad allegare atti di indagine alla propria richiesta cautelare, rivolta al giudice dibattimentale poiché a processo già iniziato, quando questi, per il principio di separazione delle fasi, non può farne uso ai fini del giudizio sul merito.

Quando il giudice del dibattimento è chiamato a rispondere alla domanda cautelare

TRAPELLA, Francesco
2016

Abstract

Sulla scorta dei principi che regolano il processo penale viene criticata la tesi del giudice – poi respinta pure dalla Corte costituzionale con l’ordinanza che si annota – che sottoponeva alla Consulta questione di legittimità dell’art. 291 c.p.p., nella parte in cui ammette il pubblico ministero ad allegare atti di indagine alla propria richiesta cautelare, rivolta al giudice dibattimentale poiché a processo già iniziato, quando questi, per il principio di separazione delle fasi, non può farne uso ai fini del giudizio sul merito.
2016
RICHIESTA DI MISURA CAUTELARE, GIUDICE DEL DIBATTIMENTO, PROVA UTILIZZABILE, SEPARAZIONE DELLE FASI DEL PROCEDIMENTO PENALE, ASTENSIONE
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