L'articolo esamina criticamente i diversi indirizzi della dottrina e della giurisprudenza (questi ultimi culminati nelle due opposte decisoni della Corte di Cassazione, n. 24157/2015 e 11868/2016) in merito all'applicabilità al settore pubblico dell'art. 18 Stat. Lav. così come modificato dalla legge n. 92/2012 (cd. Legge Fornero). Le conclusioni vanno in parte nel senso, condiviso anche dalla giurisprudenza prevalente, della incostituzionalità di una tutela meramente economica avverso il licenziamento pubblico (argomenta da Corte Cost., n. 351/2008). In parte tuttavia se ne discostano, cercando di dimostrare che il limite appena menzionato, e cioè l'inammissibilità di un licenziamento disciplinare illegittimo esclusivamente "oneroso", non significa di per sè, sempre ed automaticamente, necessità di conservare al dipendente pubblico la reintegrazione nel posto di lavoro (come invece la Cassazione sembra presupporre, in linea di principio, sia nell'una che nell'altra sentenza). Perlomeno nel caso in cui il licenziamento sia stato dichiarato illegittimo per meri vizi di forma e di procedura, non contestato o addirittura ammesso il fatto costituente illecito disciplinare, ben si potrebbe in teoria (e nella legislazione) optare per un regime ideato sulla falsariga di quello di cui all'art. 21-octies comma 2 l. n. 241/1990, ove si prevede la "non annullabilità" del licenziamento (fermo eventualmente il solo risarcimetno del danno).

Sciogliere o recidere il nodo dell'applicabilità dell'art. 18 Stat. Lav. al settore pubblico?

MAGRI, Marco
2016

Abstract

L'articolo esamina criticamente i diversi indirizzi della dottrina e della giurisprudenza (questi ultimi culminati nelle due opposte decisoni della Corte di Cassazione, n. 24157/2015 e 11868/2016) in merito all'applicabilità al settore pubblico dell'art. 18 Stat. Lav. così come modificato dalla legge n. 92/2012 (cd. Legge Fornero). Le conclusioni vanno in parte nel senso, condiviso anche dalla giurisprudenza prevalente, della incostituzionalità di una tutela meramente economica avverso il licenziamento pubblico (argomenta da Corte Cost., n. 351/2008). In parte tuttavia se ne discostano, cercando di dimostrare che il limite appena menzionato, e cioè l'inammissibilità di un licenziamento disciplinare illegittimo esclusivamente "oneroso", non significa di per sè, sempre ed automaticamente, necessità di conservare al dipendente pubblico la reintegrazione nel posto di lavoro (come invece la Cassazione sembra presupporre, in linea di principio, sia nell'una che nell'altra sentenza). Perlomeno nel caso in cui il licenziamento sia stato dichiarato illegittimo per meri vizi di forma e di procedura, non contestato o addirittura ammesso il fatto costituente illecito disciplinare, ben si potrebbe in teoria (e nella legislazione) optare per un regime ideato sulla falsariga di quello di cui all'art. 21-octies comma 2 l. n. 241/1990, ove si prevede la "non annullabilità" del licenziamento (fermo eventualmente il solo risarcimetno del danno).
2016
Magri, Marco
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