A partire da alcuni scritti del costituzionalista Paolo Cavaleri, risalenti agli anni '70 del secolo scorso, si pone in luce come le tesi dell'autore, con riguardo alla c.d. "autorizzazione a procedere attiva" siano tuttora valide. Più precisamente, si tratta delle critiche mosse al discusso meccanismo previsto all’art. 313 c.p. - tuttora vigente - il quale prescrive l’indispensabile autorizzazione del Ministro della giustizia per procedere nei confronti di chi si sia macchiato di vilipendio della Repubblica, delle istituzioni costituzionali, dell’ordine giudiziario, del reato di offesa all’onore o al prestigio del Presidente della Repubblica e di altri analoghi delitti. A differenza delle altre autorizzazioni a procedere (che devono essere concesse per poter agire contro il membro dell’Assemblea o dell’organo che abbia posto in essere il comportamento contestato), in questo caso essa necessaria per chiamare in giudizio chi abbia offeso l’istituzione protetta. Appare inoltre del tutto anomalo - nonostante una (orma risalente) giurisprudenza costituzionale abbia più volte dichiarato la legittimità di questa soluzione - che il Ministro della giustizia sia l'organo abilitato a esprimersi sul punto anche allorché i poteri offesi siano organi costituzionali autonomi e indipendenti dall'esecutivo (e dagli altri poteri dello Stato).

Sull'autorizzazione a procedere "attiva": sempre attuali le riflessioni di Paolo Cavaleri

VERONESI, Paolo
2016

Abstract

A partire da alcuni scritti del costituzionalista Paolo Cavaleri, risalenti agli anni '70 del secolo scorso, si pone in luce come le tesi dell'autore, con riguardo alla c.d. "autorizzazione a procedere attiva" siano tuttora valide. Più precisamente, si tratta delle critiche mosse al discusso meccanismo previsto all’art. 313 c.p. - tuttora vigente - il quale prescrive l’indispensabile autorizzazione del Ministro della giustizia per procedere nei confronti di chi si sia macchiato di vilipendio della Repubblica, delle istituzioni costituzionali, dell’ordine giudiziario, del reato di offesa all’onore o al prestigio del Presidente della Repubblica e di altri analoghi delitti. A differenza delle altre autorizzazioni a procedere (che devono essere concesse per poter agire contro il membro dell’Assemblea o dell’organo che abbia posto in essere il comportamento contestato), in questo caso essa necessaria per chiamare in giudizio chi abbia offeso l’istituzione protetta. Appare inoltre del tutto anomalo - nonostante una (orma risalente) giurisprudenza costituzionale abbia più volte dichiarato la legittimità di questa soluzione - che il Ministro della giustizia sia l'organo abilitato a esprimersi sul punto anche allorché i poteri offesi siano organi costituzionali autonomi e indipendenti dall'esecutivo (e dagli altri poteri dello Stato).
2016
978-88-495-3116-9
Autorizzazione a procedere attiva - Onore e prestigio delle istituzioni - Ministro della giustizia - Art. 313 c.p. - Corte costituzionale
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