Con la legge 106 del 22 luglio 2011 le Autorità della Repubblica di San Marino, e il Consiglio Grande e generale in particolare, hanno voluto apparentemente inaugurare un nuovo corso nei rapporti fra il Monte Titano e gli altri Stati (in particolare, l’Italia) per quanto concerne lo scambio d’informazioni di natura fiscale. La scelta, assolutamente originale nella tradizione sammarinese, è stata nel senso di concedere uno “scambio unilaterale” allo Stato richiedente anche in assenza di un accordo a tal fine che sia entrato in vigore, nel caso in cui determinati requisiti siano rispettati.

La Repubblica di San Marino apre allo scambio d’informazioni (anche in assenza di convenzione)

GREGGI, Marco
2011

Abstract

Con la legge 106 del 22 luglio 2011 le Autorità della Repubblica di San Marino, e il Consiglio Grande e generale in particolare, hanno voluto apparentemente inaugurare un nuovo corso nei rapporti fra il Monte Titano e gli altri Stati (in particolare, l’Italia) per quanto concerne lo scambio d’informazioni di natura fiscale. La scelta, assolutamente originale nella tradizione sammarinese, è stata nel senso di concedere uno “scambio unilaterale” allo Stato richiedente anche in assenza di un accordo a tal fine che sia entrato in vigore, nel caso in cui determinati requisiti siano rispettati.
2011
Greggi, Marco
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